CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 maggio 2018, n. 10482
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza emessa in sede di rinvio – Commissione di appello di cui fa parte il medesimo Presidente componente del collegio che ha pronunciato la sentenza cassata con rinvio – Nullità della sentenza – Violazione attinente alla costituzione del giudice
Rilevato
– che la società cooperativa ricorre con due motivi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che replica con controricorso, e dell’agente della riscossione, che invece resta intimata, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR, in controversia relativa ad impugnazione di cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo delle somme dovute dalla contribuente ai fini IRES in conseguenza del disconoscimento del credito di imposta per “spese di ricerca” operato a seguito del controllo formale, ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, della dichiarazione dei redditi relativi all’anno di imposta 2005, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte con l’ordinanza n. 14534 del 2015, accoglieva l’appello dell’Ufficio rilevando che la società contribuente aveva omesso di indicare nella relativa dichiarazione dei redditi, come previsto ex lege n. 449 del 1997, art. 11, il credito d’imposta da agevolazione tributaria utilizzato in compensazione;
– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
– che il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata;
Considerato
– che è fondato e va accolto il primo motivo di ricorso con cui la società cooperativa ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 383, primo comma, e 158 cod. proc. civ., essendo stata pronunciata in sede di rinvio, disposto da questa Corte con l’ordinanza sopra indicata, da una Commissione di appello di cui faceva parte il medesimo Presidente componente del collegio che aveva pronunciato la sentenza cassata;
– che, invero, dalla documentazione prodotta – che questa Corte può esaminare in ragione del vizio procedurale dedotto – risulta che presidente della Commissione di appello che ha pronunciato la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio operato da questa Corte, è lo stesso presidente della CTR che pronunciò la sentenza cassata; ne consegue che va accolto il ricorso e dichiarata la nullità della sentenza impugnata in ossequio al principio affermato dal Supremo consesso di questa Corte nella sentenza n. 5087 del 2008 (cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi delle sezioni semplici, tra cui Cass. n. 1527 del 2012, n. 24042 del 2014 e n. 11120 del 2017) e dal quale non vi è ragione di discostarsi, in base al quale «la sentenza che dispone il rinvio a norma dell’art. 383, primo comma, cod. proc. civ. (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio), contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato. Ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all’ufficio giudiziario individuato nella sentenza della Corte di cassazione, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull’alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52 cod. proc. civ.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull’alterità»;
affermazione, questa, che rende ragione dell’infondatezza della tesi sostenuta sul punto dalla difesa erariale;
– che il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 384, secondo comma, cod. proc. civ. e 11 della legge n. 317 del 1991, deve ritenersi assorbito;
– che, conclusivamente, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR, che in una composizione diversa rispetto sia ai giudici che avevano pronunciato la sentenza n. 228/1/2011 del 21/09/2011, depositata il 24/11/2011, che ai giudici che hanno pronunciato la sentenza qui impugnata, rivaluterà la vicenda processuale alla stregua di quanto disposto nell’ordinanza di questa Corte n. 14534 del 2015, e provvederà anche alla regolamentazione delle spese di entrambi i giudizi di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di lite, alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione.