CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 maggio 2018, n. 10850

Tributi – IRAP – Professionista – Rimborso – Impiego di un addetto alla segreteria – Contratto di apprendistato – Esclusione del presupposto d’imposta

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa al diniego di rimborso Irap serbato dall’amministrazione relativamente agli anni 2003 – 2004, lamentando la violazione dell’art. 2 comma 1 e 3 lett. c) del d.lgs. n. 446/97, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, i giudici d’appello, in violazione delle norme di cui alla rubrica avrebbero ritenuto sussistere il requisito dell’autonoma organizzazione, benché nel corso delle pregresse fasi di merito emergesse che l’attività professionale veniva svolta con l’ausilio di un solo collaboratore con funzione di segreteria e, quindi, con mansioni esecutive.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso merita adesione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. sez. un. n. 9451 del 2016, Cass. n. 13405 del 2016, 18881/16, ord. n. 889/17).

Nel caso di specie, i giudici d’appello si sono discostati dai superiori principi regolatori della materia, in quanto, il dipendente (che era un apprendista assunto come segretario) percepiva una retribuzione compatibile con lo svolgimento di mansioni esecutive che non erano in grado, tuttavia, di accrescere le potenzialità professionali del contribuente, mentre la qualità e quantità dei beni strumentali sono risultate non eccedenti l’id quod plerumque accidit.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti o di fatto, ex art. 384 c.p.c., accolto l’originario ricorso introduttivo.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre, quelle delle fasi di merito restano compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

Condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica a pagare a D.L.C. le spese del presente giudizio di legittimità che liquida nell’importo di € 1.100,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Compensa le spese dei gradi di merito.