CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 maggio 2018, n. 10916
Tributi – IRAP – Medico radiologo – Rimborso – Compensi per attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata – Esclusione del presupposto d’imposta
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna, relativa al diniego di rimborso Irap serbato dall’amministrazione relativamente agli anni 2001-2004, lamentando la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/97, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello, avrebbero ritenuto sussistere il requisito dell’autonoma organizzazione, per un verso, attribuendo valore ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo alla disponibilità da parte del professionista, medico radiologo, di beni strumentali e locali messigli a disposizione da strutture sanitarie esterne, e dall’altro, al sostenimento, nell’esercizio della propria attività, di elevati costi di gestione.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
La censura è fondata.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, ” (…) ai fini della soggezione ad Irap dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto il profilo organizzativo. Non sono, pertanto, soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata (Cass. 9692/2012), sicchè non sono soggetti ad IRAP i compensi che un medico percepisca per le attività da lui svolte “extra moenia” presso strutture sanitarie (Cass. 14878/2015).” (Cass. ord. n. 21561/16, secondo Cass. n. 25245/17, il giudice del merito non può desumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione dal solo fatto che l’esercente attività professionale si avvalga di una compagine di supporto, senza estendere l’accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione dei vari rapporti giuridici, v. Cass. n. 961/15, in motivazione).
Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno ritenuto sussistere un’idonea struttura organizzativa imputabile al contribuente, benché la stessa facente capo a strutture terze, e ciò, sulla base degli elevati costi di gestione (v. Cass. ord. n. 23557/16), senza verificare se fossero sintomatici del ruolo organizzativo assunto da professionista nell’ambito di tali strutture, e per il valore dei beni strumentali (Cass. ord. n. 23552/16), senza verificare se tali beni, pur nella sua disponibilità, appartenessero, in effetti, ad altri; secondo, Cass. 25245/17 cit., ciò comporta per il giudice di merito la necessità di verificare se ciò avviene all’interno di una struttura sanitaria di cui abbia la personale disponibilità (Cass. sez. un. n. 9451/15, conf. Cass. nn. 1861 e 1869/17).
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia e verifichi se l’annualità oggetto di condono fiscale, ex art. 7 della legge n. 289 sia il 2000 (p. 2, in fondo, del ricorso), ovvero il 2002 (p. 5 del controricorso)
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia- Romagna, in diversa composizione.
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