CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 maggio 2018, n. 10903

Cancellazione del lavoratore dalla Gestione previdenziale degli artigiani – Provvedimento di cancellazione assunto dalla Commissione Provinciale per l’artigianato – Non risultava possibile nuova iscrizione con effetto retroattivo – Intervenuta prescrizione del diritto

Rilevato

– Che la Corte di appello di Campobasso, con la sentenza n. 5636/2012, rigettava l’appello proposto avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Larino ( 9.6.2009) aveva rigettato la domanda di D.G. proposta nei confronti delI’Inps, diretta alla declaratoria della illegittima cancellazione del D. dalla Gestione Artigiani e conseguente condanna dell’Inps a rettificare e regolarizzare la posizione contributiva per il periodo 14.7.1975-30.6.1979;

– che la Corte territoriale aveva ritenuto che, risultando pacifico che l’Inps avesse operato la cancellazione sulla base dell’errato provvedimento di cancellazione assunto dalla Commissione Provinciale per l’artigianato presso la CCIAA di Campobasso in data 5 ottobre 1979, e che dunque alcun comportamento scorretto era addebitabile all’Istituto, avendo, lo stesso, agito in ottemperanza della predetta cancellazione;

– che risultava quindi infondata la domanda del D., in quanto non risultava possibile la nuova iscrizione con effetto retroattivo, per la intervenuta prescrizione del diritto nelle more intervenuta;

– che la Corte soggiungeva che, rispetto a tale ragione di impossibilità di procedere alla reiscrizione richiesta, alcuna influenza aveva la restituzione o meno, da parte dell’Inps, delle somme versate dal ricorrente a titolo di contributi per il periodo in questione;

– che tali somme, rispetto alle quali l’Inps aveva dimostrato di aver provveduto ad emettere un provvedimento di sgravio, non potevano comunque incidere sulla fondatezza della pretesa del D.;

– che la sentenza era stata impugnata con ricorso affidato ad un unico motivo;

– che l’Inps resisteva con controricorso;

Considerato

1) – che con unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riguardo agli artt. 2697, 2699 cc e 2726 cc, e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 n. 3 e 5. Cpc.

2) – che il ricorrente lamenta la valutazione fatta dalla Corte sulla bontà della prova della restituzione delle somme versate all’Inps. In particolare denuncia che, a fronte del provvedimento di sgravio, siano state effettivamente restituite le somme già versate e che di ciò sia stata fornita adeguata prova nel processo;

3) – che il motivo risulta inammissibile prima ancora che infondato.

Il ricorrente denuncia la violazione di legge relativamente a norme che governano l’onere della prova e la validità degli atti e documenti in termini probatori, rispetto ad un fatto (carenza di prova dell’avvenuta restituzione), che risulta non decisivo e irrilevante rispetto alla decisione impugnata.

4) – che la Corte territoriale ha invero fondato la sua decisione relativa alla domanda avanzata dal ricorrente, sulla base della correttezza del comportamento dell’Inps conseguente al provvedimento di cancellazione assunto dalla Commissione preposta presso la CCIAA e sulla impossibilità di nuova e retrodatata iscrizione, per la intervenuta prescrizione sul diritto a tale (re)iscrizione;

5) – che rispetto a tale decisione alcun rilievo ha assunto nell’iter logico del Giudice del gravame, la circostanza relativa alla restituzione ed alla effettività della stessa, in quanto comunque non incidente sul comportamento dell’Istituto e sul diritto vantato dal ricorrente;

6) – che il motivo di censura è dunque “fuori bersaglio” rispetto alle ragioni della decisione e si appalesa quindi inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente,liquidate in complessivi E. 2.500,00 per compensi ed E. 200,00 per esborsi spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.