CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 maggio 2018, n. 11001
Tributi – IRAP – Medico oculista – Impiego di beni strumentali e locali messi a disposizione da strutture sanitarie esterne – Integrazione del requisito dell’autonoma organizzazione – Esclusione
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa al diniego di rimborso Irap serbato dall’amministrazione relativamente agli anni 2007-2010.
La ricorrente, con i due motivi di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, deduce la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/97, in relazione, da una parte, all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., e dall’altra, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello, avrebbero ritenuto sussistere il requisito dell’autonoma organizzazione, avendo attribuito valore determinante, ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo, alla disponibilità da parte del professionista, medico oculista, di beni strumentali e locali messigli a disposizione da strutture sanitarie esterne (cliniche private).
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
La censura è fondata.
In via preliminare, va rilevato come la ricorrente abbia prestato acquiescenza alla sua assoggettabilità all’irap, per la parte relativa all’attività professionale svolta presso il proprio studio privato (v. p. 4 del ricorso).
Secondo l’insegnamento di questa Corte, “(…) in base al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 (come modificato dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, art. 1), ai fini della soggezione ad Irap dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi. Non sono, pertanto, soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata (Cass. 9692/2012), sicché non sono soggetti ad IRAP i compensi che un medico percepisca per le attività da lui svolte “extra moenia” presso strutture sanitarie (Cass. 14878/2015).” (Cass. ord. nn. 21139/16, 4080/17).
Nel caso di specie, i giudici d’appello si sono discostati apertamente dal superiore principio di diritto, avendo affermato che l’esercizio abituale della professione in un ambito diverso e autonomo rispetto a quello domestico (oltre che l’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività) costituirebbe idonea prova della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione di Latina, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione di Latina, in diversa composizione.
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