MINISTERO AMBIENTE – Circolare 04 maggio 2018, n. 144

Notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti d’iscrizione

Sono state segnalate da parte delle Sezioni regionali difficoltà nel notificare a un elevato numero di imprese i provvedimenti di sospensione e di cancellazione irrogati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 24, comma 7, e 20, comma 1, lettera f), del D.M. 120/2014, risultando le imprese stesse sprovviste degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) validi e funzionanti o risultando irreperibili anche a seguito di invio della notifica mediante il servizio postale.

Per quanto sopra, non risulta possibile, in mancanza di regolare notifica dei suddetti provvedimenti di sospensione o di cancellazione espungere le imprese in questione dall’elenco degli iscritti pubblicato sul sito web dell’Albo, con la conseguente disparità di trattamento nei confronti delle imprese che operano nel rispetto della norma.

Al fine di risolvere detto problema il Comitato nazionale ha stabilito quanto segue.

Le Sezioni regionali, espletata inutilmente per i suddetti motivi la procedura di notifica a mezzo PEC, provvedono alla pubblicazione sul sito web dell’Albo dell’elenco delle imprese sospese o cancellate ai sensi degli articoli 24, comma 7, e 20, comma 1, lettera f), del D.M. 120/2014, riportando, per ciascuna impresa, il numero d’iscrizione all’Albo, la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale e gli estremi del provvedimento di sospensione o di cancellazione. In tali casi, la pubblicazione tiene luogo della notifica ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 241/90 il quale dispone che “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima”.

Le Sezioni regionali osservano la seguente tempistica:

Decorso il termine del 30 aprile previsto dall’articolo 24, comma 4 del D.M. 120/2014, provvedono a deliberare le sospensioni per mancato versamento del diritto d’iscrizione entro la data del 20 maggio con decorrenza 15 giugno e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento.

Nei casi di mancata notifica a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, provvedono mediante la pubblicazione sul sito web dell’Albo il 1° giugno.

La medesima procedura è espletata per la cancellazione delle imprese decorsi i termini di cui all’art. 20, comma 1, lett. f) del D.M. 120/2014.

Le Sezioni regionali che alla data della presente direttiva hanno già infruttuosamente espletato la procedura di notifica a mezzo PEC provvedono senza indugio alla pubblicazione dell’elenco delle imprese sospese o cancellate.