CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 maggio 2018, n. 10966
Licenziamento – Mancanza di motivazione – Rapporto di lavoro subordinato – Accertamento
Fatti di causa
1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 17 febbraio 2016, in sede di reclamo ex lege n. 92 del 2012, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dalla M. Srl all’ordinanza con cui il Tribunale aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato ad A.P. in quanto ritorsivo, previo accertamento dell’intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, con le pronunce reintegratorie e patrimoniali conseguenti.
La Corte territoriale, “esaminando le risultanze della prova testimoniale raccolta”, ha condiviso “l’assunto del giudice di prime cure laddove ha ritenuto la piena ravvisabilità di un rapporto di lavoro subordinato simulato dalla formale stipula del contratto a progetto”.
Quanto alla natura ritorsiva del licenziamento, la Corte ha rilevato che “come correttamente osservato dal giudice di prime cure i testi escussi hanno confermato l’assunto della P., riferendo che in data 16.7.2013 la stessa recandosi al lavoro, alcuni giorni dopo aver inviato una missiva per ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, trovava la propria postazione disabilitata e le veniva comunicata la risoluzione, prima della scadenza del termine previsto in contratto”; dalla consequenzialità temporale e dalla mancanza di ogni motivazione circa il recesso ante tempus i giudici del merito hanno tratto il convincimento in ordine alla ritorsività della risoluzione.
2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso M. Srl in liquidazione con tre motivi. Ha resistito A.P. con controricorso.
La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
1. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorso, sollevata dalla ricorrente per anteriorità della procura conferita in calce a detto atto rispetto alla sentenza impugnata, sul rilievo che la medesima reca la data del “14.8.2012”.
Invero ad escludere che detta procura sia stata conferita prima della sentenza impugnata concorre la circostanza preminente che il testo della medesima reca la testuale dicitura in favore dell’Avv. B.: “Vi nomino mio procuratore e difensore nel presente giudizio di Cassazione avverso la sentenza n° 1301/2016 del 17.2.2016 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, pendere tra la sottoscritta P. Adele e la M. Srl in liquidazione di cui al presente atto ed in ogni stato e grado”. Pertanto la data del 14 agosto 2012 posta in calce alla medesima è da imputare ad un mero errore materiale di battitura o di collazione.
2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132 e 115 c.p.c.”, lamentando che tutti i giudici dei gradi di merito non avrebbero dato risposta all’eccezione preliminare proposta dalla società “circa la inammissibilità delle domande avanzate nel ricorso proposto con il cd. Rito Fornero”, rito che non troverebbe applicazione “alla impugnazione della disdetta del contratto di lavoro a progetto ove sia apposto un termine, mancando un atto di licenziamento vero e proprio”.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto riguardo al rito speciale previsto dalla l. n. 92 del 2012 rientra nell’ambito di applicazione di cui all’art. 1, comma 47, della citata legge anche l’accertamento in via incidentale della natura giuridica del rapporto di lavoro quale presupposto per la richiesta di tutela ex art. 18 I. n. 300 del 1970, dovendo il giudice individuare la fattispecie secondo il canone della prospettazione, con il solo limite di quelle artificiose, sicché, una volta azionata dal lavoratore una impugnativa di licenziamento postulando l’applicabilità delle tutele previste dall’art. 18 dello Statuto, il procedimento speciale deve trovare ingresso a prescindere dalla fondatezza delle allegazioni, senza che la veste formale assunta dalle relazioni giuridiche tra le parti ne possa precludere l’accesso (cfr. Cass. n. 17775 del 2016; Cass. n. 12094 del 2016; sulla forza espansiva del cd. “rito Fornero” v. anche: Cass. n. 17091 del 2016; Cass. n. 17107 del 2016).
In particolare questa Corte ha chiarito che il riferimento all’operatività del rito speciale “quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro” esplica la volontà del legislatore di non precluderne l’utilizzo per barriere imposte dall’apparenza della forma, sicché “pacificamente un lavoratore che alleghi la qualificazione solo formale di un rapporto come autonomo, deducendo la subordinazione, può impugnare il recesso invocando la tutela dell’art. 18 con il ricorso ex lege n. 92 del 2012” (in termini: Cass. n. 17775/2016 cit.).
Inoltre Verror in procedendo denunciato rileva nei limiti in cui determini la “nullità della sentenza o del procedimento” a mente dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. e, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, l’inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza, dovendo la parte indicare lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008, Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass. n. 1448 del 2015).
3. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 61 e 69 del d. Igs. n. 276 del 2003 “in materia di contratti di collaborazione e progetto nel settore del cali center outbound ed all’Accordo Colettivo del 1° agosto 2013 per le collaborazioni a progetto nei cali center settore outbound”, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe “gravemente errato nell’interpretazione della validità del contratto” alla luce della normativa richiamata, “omettendo altresì l’esame di vari fatti decisivi per la controversia oggetto di discussione tra le parti”.
La censura non merita condivisione in quanto, nonostante la denuncia solo formale di violazioni di legge, nella sostanza parte ricorrente tende a contestare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa la sussistenza di una simulazione tesa ad occultare con la “formale stipula del contratto a progetto” la reale esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Si tratta di un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità perché travalica i confini imposti dal novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 ed 8054 del 2014, delle cui prescrizioni parte ricorrente non tiene adeguato conto, in particolare mancando di enucleare l’omesso esame di un fatto realmente decisivo che, ove non trascurato dalla Corte territoriale, avrebbe condotto ad un diverso esito della lite con prognosi certa e non meramente possibile.
Inoltre il preteso vizio riguardante il concreto realizzarsi di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, come ritenuto dai giudici cui è devoluto il merito, riguardando la ricostruzione dei fatti e la loro valutazione, per i giudizi di appello instaurati successivamente al trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, di conversione del d.l. n. 83 del 2012, non può essere denunciato dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che, come nella specie, conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.). Ossia il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme (v. Cass. n. 23021 del 2014).
4. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 47 I. n. 92 del 2012 per “inapplicabilità della disciplina sui licenziamenti ai rapporti di lavoro a progetto” nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 3 I. n. 108 del 1990, dell’art. 2119 c.c., dell’art. 18 I. n. 300 del 1970, “per avere la Corte di Appello previsto il carattere discriminatorio o di ritorsione del licenziamento intimato alla ricorrente in virtù di motivazione apparente”.
La prima censura è fuori centro perché i giudici di merito hanno concordemente ritenuto, con accertamento che per quanto sopra ha superato il vaglio di legittimità, che nella specie il contratto a progetto fosse simulato, per cui, una volta affermata la qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato, al recesso datoriale hanno conseguentemente applicato le tutele previste per il licenziamento ritorsivo.
La seconda doglianza deduce, peraltro nelle forme improprie di una violazione di norme di diritto sostanziale, l’esistenza di una motivazione apparente che tale non è, perché i giudici di merito hanno esaurientemente argomentato come dallo svolgimento dei fatti abbiano tratto il convincimento circa la natura ritorsiva del licenziamento e tanto basta per escludere una rivalutazione del merito in questa sede di legittimità.
5. Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.