PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 24 aprile 2018, n. 53

Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, all’ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 e all’ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018

Art. 1

Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017

1. All’art. 1 dell’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 il richiamo all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 è sostituito dal richiamo all’art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) al comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) approva, ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 i progetti esecutivi delle opere pubbliche, dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario e di quelli predisposti dai soggetti indicati dall’art. 14, comma 4 e dall’art. 15, comma 1, lettera b) e c) del decreto-legge n. 189 del 2016 ed acquisisce l’autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

2. All’art. 4 comma 3 dell’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 è aggiunta infine la frase: «Della eventuale variante urbanistica è data specifica evidenza nella determinazione conclusiva ai fini dell’aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico da parte dell’amministrazione competente.».

3. All’art. 5 dell’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 il richiamo all’art. 14, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 è sostituito dal richiamo all’art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) la lettera a) del comma 2 e sostituita dalla seguente:

«a) esprime il parere sui progetti relativamente agli interventi privati concernenti edifici sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, su richiesta del Comune competente al rilascio del titolo abilitativo. Nell’ambito della conferenza è inoltre acquisita l’autorizzazione sismica, qualora ne ricorrano le condizioni»;

c) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) approva i progetti definitivi relativi agli interventi attuati dai soggetti indicati nell’art. 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;».

4. All’art. 6 dell’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, infine sono aggiunte le seguenti parole «nonché il dirigente dell’Ufficio speciale per la ricostruzione competente o un suo delegato»;

b) al comma 8 la parola «permanente» è soppressa.

5. All’art. 7 dell’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «permanente» è soppressa;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I lavori della conferenza si concludono in quindici giorni, decorrenti dalla data della riunione di cui alla lettera c) del comma 4. Qualora alla conferenza partecipino amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.».

6. All’art. 8 dell’ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono appartate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-bis. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l’applicazione della disciplina contenuta nell’art. 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Art. 2

Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017

1. All’art. 3 dell’ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è integralmente sostituito dal seguente:

«1. Alla concessione degli aiuti di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse finanziarie e nei limiti previsti dall’art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i., a valere sull’apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

b) al comma 2, le parole «24, comma 3,» sono sostituite dalle parole «24, comma 2».

Art. 3

Modifiche all’ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018

1. All’art. 5 dell’ordinanza del commissario straordinario n. 46 del 10 gennaio 2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, le parole «nei termini di cui all’art. 11, comma 9, del decreto-legge» sono sostituite dalle parole «nei termini di cui all’art. 11, comma 8, del decreto-legge»;

b) al comma 17, le parole «All’art. 19 dell’ordinanza del commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017» sono sostituite dalle parole «All’art. 21 dell’ordinanza del commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017».

Art. 4

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del commissario straordinario.

2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del commissario straordinario.