CORTE SI CASSAZIONE – Ordinanza 18 maggio 2018, n. 12375

Tributi – Contenzioso tributario – Sentenza di appello – Nullità dell’atto di accertamento per asserita invalida sottoscrizione – Eccezione proposta in appello – Inammissibilità – Nullità della sentenza

Fatti e ragioni della decisione

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che, in riforma della decisione di primo grado e in accoglimento dell’appello incidentale, ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento notificato a M. C., riscontrando l’assenza della sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva dallo stesso validamente delegato.

La parte intimata ha depositato controricorso.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la nullità della sentenza per avere dichiarato la nullità dell’atto di accertamento sulla base dell’eccezione fondata sulla violazione degli artt. 42 c. 1 e 3 dPR n. 600/73 e 56 c. 1 DPR n. 633/72, proposta per la prima volta in fase di impugnazione dalla parte contribuente, è manifestamente fondato e assorbe l’esame del secondo motivo.

Ed invero, questa Corte ha già chiarito che per le ipotesi di nullità dell’atto tributario, di qualsiasi natura esse siano, compresa, quindi, quella di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, opera il principio generale di conversione in mezzi di gravame. Ciò perché le forme di invalidità dell’atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, non sono rilevabili d’ufficio, né possono essere fatte valere per la prima volta nel giudizio di cassazione (Cass. n. 22810/2015 ;Cass. n. 18448/15;Cass. n. 21307/2015) o in appello – Cass. n. 381/2016.

A tali principi non si è uniformato il giudice di appello che, esaminando l’eccezione di nullità dell’atto di accertamento per asserita invalida sottoscrizione del soggetto che lo aveva redatto formulata in grado di appello, ha ritenuto che la stessa potesse essere valutata in ogni stato e grado del giudizio, disattendendo l’eccezione sul punto esposta dall’Agenzia.

Sulla base di tali considerazioni la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR Lazio.