MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto 21 maggio 2018
Riconoscimento e vigilanza sulle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo
Art. 1
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto disciplina le procedure operative per il riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo e la connessa vigilanza attribuita al Ministero dello sviluppo economico.
2. Ai fini del presente decreto, si intende:
a) per “legge” la legge 31 gennaio 1992, n. 59 recante “Nuove norme in materia di società cooperative”;
b) per “decreto legislativo” il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, recante “Norme di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi dell’articolo 7 comma 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142”;
c) per “Ministero” ovvero “Amministrazione” si intende il Ministero dello sviluppo economico;
d) per “Direzione generale” si intende la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero;
e) per “Associazioni nazionali” le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, originariamente riconosciute ai sensi dell’art. 5 del D.L.C.P.S. n. 1577 del 1947 come anche quelle riconosciute ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 220 del 2002.
Art. 2
Riconoscimento delle Associazioni
1. Ai fini del riconoscimento di cui all’art. 3 del decreto legislativo, le Associazioni nazionali devono presentare al Ministero una istanza a firma del legale rappresentante corredata da:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) copia degli eventuali regolamenti interni;
c) le dichiarazioni di adesione relative al numero di enti cooperativi associati, con l’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei soci;
d) una dichiarazione a firma del legale rappresentante da cui risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell’Associazione richiedente;
e) un elenco degli enti cooperativi associati suddivisi per regione;
f) un elenco degli enti cooperativi associati suddivisi per categorie di iscrizione all’albo di cui all’articolo 15 del decreto legislativo;
g) elenco delle articolazioni organizzative centrali e periferiche, suddivise per Regione;
h) numero dei revisori previsti, suddivisi per sedi regionali/provinciali, e tipologie professionali richieste.
2. Le Associazioni nazionali richiedenti devono inoltre presentare una relazione atta a comprovare di essere in grado di assolvere in autonomia, attraverso le proprie articolazioni organizzative centrali e periferiche, le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti, tenuto conto della distribuzione territoriale e tipologica degli enti.
3. Il riconoscimento è concesso entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza con decreto del Ministro, su proposta della Direzione generale che effettua l’istruttoria.
Art. 3
Modifiche organizzative e statutarie delle Associazioni
1. Successivamente alla concessione del riconoscimento, l’Associazione nazionale comunica al Ministero le variazioni intervenute nell’assetto organizzativo nonché le modifiche allo Statuto ed ai regolamenti interni previsti dallo Statuto che siano suscettibili di incidere sui presupposti del riconoscimento.
2. Qualora le modifiche intervenute determinino il venir meno dei presupposti del riconoscimento, la Direzione generale ne richiede la modifica o l’eliminazione e, nel caso di mancato adeguamento da parte delle Associazioni, avvia il procedimento per la revoca del riconoscimento.
Art. 4
Finalità della vigilanza
1. La vigilanza del Ministero sulle Associazioni nazionali è finalizzata alla verifica del rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari ed amministrative in tema di vigilanza sugli enti cooperativi e si esplica attraverso l’esame della documentazione conservata presso la Direzione generale, dei contenuti delle banche dati disponibili e degli elementi conoscitivi e di raffronto raccolti presso le sedi delle Associazioni. Tale attività è svolta ai fini della verifica del permanere dei requisiti per il riconoscimento.
2. I risultati dell’attività di vigilanza sulle Associazioni sono illustrati nella Relazione triennale al Parlamento sulla cooperazione di cui all’art. 16 della L. 31 gennaio 1992, n. 59.
Art. 5
Svolgimento della vigilanza
1. L’acquisizione degli elementi conoscitivi e di raffronto presso le Associazioni nazionali, di cui al comma 1 dell’art.4, è svolta, di norma, con cadenza triennale, da due o più funzionari in servizio presso la Direzione generale, specificamente incaricati. Dell’incarico viene data notizia all’Associazione che ha l’obbligo di fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti richiesti per la verifica dell’idoneità allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, anche mettendo a disposizione degli incaricati i libri, i registri ed i documenti ammnistrativi e contabili.
2. I documenti oggetto di esame, compresi i libri e i registri, possono essere riprodotti per essere acquisiti agli atti della Direzione generale e, al fine di impedirne alterazioni o manomissioni, possono essere siglati dai funzionari incaricati e da chi assiste alla verifica. L’acquisizione può avvenire anche su supporto informatico.
3. I Funzionari incaricati hanno facoltà, ove lo ritengano utile per gli accertamenti di competenza e nei limiti degli stessi, di effettuare sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, sedi territoriali od altre dipendenze in genere. Possono, inoltre, sentire i legali rappresentanti di cooperative aderenti all’Associazione nazionale.
4. I funzionari incaricati dovranno acquisire in particolare informazioni su:
– dati qualitativi e quantitativi riguardanti la formazione e l’aggiornamento dei revisori;
– numero dei revisori, distribuzione sul territorio e rapporto tra numero revisori e cooperative aderenti;
– dati qualitativi e quantitativi inerenti le programmazione e la realizzazione delle attività di revisione nel triennio precedente l’accertamento (anche mediante verifiche a campione);
– verifica delle procedure di gestione delle attività di vigilanza (assegnazione degli incarichi; grado di informatizzazione delle procedure; tenuta degli archivi; procedure informatizzate; ecc.);
– verifica delle procedure per la valutazione dei verbali (anche mediante verifiche a campione);
– verifica delle modalità di revisione delle cooperative con iscrizione plurima (anche mediante verifiche a campione);
– composizione e funzionamento degli organi sociali della Associazione;
– composizione della compagine sociale con particolare attenzione alle modalità di adesione e recesso dall’Associazione;
– organizzazione dell’Associazione nelle sue articolazioni centrali e periferiche;
– notizie di bilancio con la descrizione delle principali voci di entrata e di uscita del bilancio.
5. La Direzione generale competente adotta linee guida per il corretto svolgimento delle attività dei funzionari incaricati e predispone la relativa modulistica al fine di assicurare modalità di vigilanza uniformi e omogenee.
Il presente decreto viene pubblicato integralmente sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.