MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 06 marzo 2018

Misure di incentivazione e iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare

Art. 1

Misure di incentivazione e iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare

1. Le somme previste dall’art. 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sino a concorrenza del limite massimo di 10 milioni di euro sono riassegnate al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare le misure di cui all’art. 3 riservate al personale di ruolo dell’Agenzia, nonché iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere destinate al personale che concorre all’efficace svolgimento dell’attività di vigilanza e alla realizzazione degli obiettivi ad essa connessi.

3. Le somme eccedenti i 10 milioni di euro sono versate al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 2

Ripartizione delle somme tra gli uffici

1. L’Ispettorato nazionale del lavoro provvede a ripartire tra gli uffici le somme di cui all’art. 1 secondo criteri oggettivi individuati con proprie determinazioni.

2. L’Ispettorato destina una quota parte delle somme di cui all’art. 1, comma 1, fino al 10 per cento del totale riassegnato al proprio bilancio, per il finanziamento di beni strumentali funzionali allo svolgimento dell’attività di vigilanza, del buon andamento degli uffici o per il finanziamento di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

Art. 3

Definizione delle misure di incentivazione al personale di ruolo dell’Ispettorato nazionale del lavoro

1. Al fine di favorire una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’ambito delle proprie competenze e della propria autonomia organizzativa e nei limiti delle risorse riassegnate disponibili, stabilisce la disciplina di dettaglio per il riconoscimento delle misure di incentivazione del personale che svolge attività ispettiva, ivi compreso il riconoscimento di specifiche indennità a favore di chi svolge tali attività in condizioni e orari disagiati o con l’utilizzo del mezzo proprio, anche in applicazione dell’art. 19, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016.