MINISTERO SALUTE – Decreto ministeriale 16 aprile 2018, n. 50

Regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le prestazioni soggette ad autorizzazione preventiva, in attuazione dell’articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 e sulla base dei criteri indicati nel medesimo articolo 9, comma 2, lettera a), nonché le modalità per l’aggiornamento delle stesse.

2. Resta salva la facoltà, per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38. Le determinazioni relative a tali ulteriori prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva sono tempestivamente pubblicate sui siti web delle regioni e comunicate al Punto di contatto nazionale.

Art. 2

Principi generali

1. L’assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, è limitata alle prestazioni soggette ad esigenze di pianificazione riguardanti l’obiettivo di assicurare nel territorio nazionale la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o la volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il presente decreto concerne le prestazioni che comportano il ricovero per almeno una notte o che richiedono l’utilizzo di una infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale.

Art. 3

Prestazioni soggette ad autorizzazione preventiva

1. Fuori dei casi indicati dall’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, per i quali l’autorizzazione preventiva è negata, sulla base dei criteri indicati all’articolo 2 e in coerenza con le linee di riorganizzazione della rete ospedaliera e di riequilibrio tra ospedale e territorio di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, le prestazioni per le quali è necessario richiedere l’autorizzazione preventiva sono:

a. le prestazioni di assistenza ospedaliera che richiedono il ricovero del paziente per almeno una notte, sulla base di una valutazione dello stato di salute da parte del medico che ha in cura il paziente;

b. le prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di day surgery elencate nell’Allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, individuate all’interno dell’allegato 6A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

c. le prestazioni di chirurgia ambulatoriale, terapeutiche e di diagnostica strumentale inserite nell’Allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, individuate all’interno dell’elenco delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all’allegato 4 e all’allegato 6B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 64, comma 2, del medesimo decreto.

2. Le procedure amministrative relative alla richiesta di autorizzazione preventiva e quelle per il rimborso dei costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera sono disciplinate dall’articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 e dalle linee guida di cui all’articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di far salve le procedure amministrative definite da specifiche normative vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, ultimo periodo del predetto decreto legislativo.

Art. 4

Modalità per l’aggiornamento delle prestazioni soggette ad autorizzazione

1. L’aggiornamento delle prestazioni soggette ad autorizzazione preventiva indicate nell’allegato A al presente regolamento è effettuato con decreto del Ministro della salute da adottare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. L’aggiornamento di cui al comma 1 tiene conto dei decreti di aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e delle disposizioni europee in materia.

Art. 5

Modalità di informazione e trasparenza

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a pubblicare tempestivamente le misure contenute nel presente regolamento sui rispettivi siti web istituzionali. Possono inoltre individuare altre forme di diffusione ritenute idonee a tutela del diritto di informazione dei cittadini e degli operatori sanitari.

2. Le misure contenute nel presente regolamento sono oggetto delle informazioni rese dal Punto di contatto nazionale istituito ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 e sono pubblicate sul portale del Ministero della salute.

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A (1)

…Omissis…