CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 maggio 2018, n. 11908
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Fatture omesse – Furto della contabilità – Violazioni
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Palermo. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di G.G. avverso un avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno 2003;
Considerato
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 38 DPR n. 600/1973, 5 D.Lgs. n. 472/1997 nonché 2724 n. 3 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare che la denuncia di furto non sarebbe stata sufficiente a dare prova dei fatti controversi, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare l’incolpevole impossibilità di produrre i documenti e di poter reperire in altro modo la copia delle fatture mancanti, senza la necessità di dover invocare lo studio di settore;
che, col secondo rilievo, l’Agenzia assume la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.,
giacché la CTR avrebbe errato nel ritenere assorbente il mancato utilizzo degli studi di settore, a fronte del corredo probatorio addotto dall’Ufficio e della corrispondente carenza in tal senso da parte del contribuente;
che l’intimato si è costituito con controricorso;
che il primo motivo è fondato;
che, ove l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione dell’imposta, spetta al contribuente l’onere di provarne la legittimità e la correttezza, sicché, quando questi non sia in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione per aver denunciato un furto della contabilità, non spetta all’Amministrazione operare un esame incrociato dei dati contabili ma al contribuente medesimo attivarsi attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse, con l’acquisizione – presso i fornitori – della copia delle medesime, non essendo la denuncia di furto per se stessa sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro contenuto specifico (Sez. 5, n. 18028 del 14/09/2016; Sez. 6-5, n. 23331 del 16/11/2016);
che, in definitiva, i componenti negativi devono comunque essere provati dal contribuente;
che il secondo motivo resta assorbito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Sicilia, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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