CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 maggio 2018, n. 12897
Tributi – IRPEF – Accertamento plusvalenza immobiliare – Cessione di immobile destinato alla demolizione e alla successiva realizzazione di unità immobiliari differenti – Riqualificazione come cessione di area edificabile – Esclusione
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento notificato a M. M. concernente la plusvalenza immobiliare non dichiarata relativa alla cessione di un fabbricato già destinato alla demolizione e alla successiva realizzazione di sei unità abitative.
La parte intimata ha depositato controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Con il primo motivo di ricorso articolato dalla ricorrente si prospetta la violazione dell’art. 67 DPR n.917/1986, nonché degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 c.c..Tale censura, ammissibile in rito, è infondata.
Ed invero, in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore degli artt. 81, comma 1, lett. b) (ora 67) e 16 (ora 17), comma 1, lett. g) bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, e non anche quelle di terreni già edificati (Così statuendo, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha escluso la tassazione separata di una plusvalenza realizzata a seguito di vendita di “capannone ad uso commerciale e relative pertinenze”, censito al catasto fabbricati, ritenendo irrilevante sia l’ulteriore potenzialità edificatoria del terreno su cui esso insisteva, sia l’asserita, ma non dimostrata, intenzione delle parti di demolire il predetto capannone) – cfr. Cass. n. 4150/2014; Cass. n. 15629/2014 – . Ad analoghe conclusioni è giunta di recente, Cass. n. 7853/2016, alla quale sono seguite numerose pronunzie in senso conforme – v. Cass. n. 5327/2018, 1674/2018 -.
Orbene, nel caso di specie la CTR si è uniformata a tali principi, ritenendo di non potere riqualificare l’intenzione delle parti di cedere un edificio espressa nel contratto in modo da desumerne la cessione dell’area edificabile in vista della successiva demolizione.
La pronunzia è pertanto immune dai vizi prospettati dalla ricorrente per le considerazioni sopra espresse, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dall’Agenzia anche in memoria, peraltro concernenti diversa fattispecie non equiparabile – imposta di registro-.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, avendo la CTR esaminato la vicenda in tutti i suoi elementi costituitivi – rogito negoziale, condizioni dell’immobile e suo utilizzo -. Sicché non può profilarsi il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c. 1 c.p.c.
Ricorrono giusti motivi, in relazione all’esistenza di orientamenti giurisprudenziali di segno contrario ai quali non si è dato qui seguito, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.