CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 maggio 2018, n. 13049
Inps – Verbale ispettivo – Produttore libero di impresa di assicurazioni – Iscrizione alla gestione commercianti – Requisiti d’iscrivibilità
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione al verbale ispettivo con il quale l’INPS aveva accertato l’obbligo di C. P. di iscrizione alla gestione commercianti per i redditi percepiti quale produttore libero di impresa di assicurazioni ai sensi dell’art. 44, comma due, del d.l. n. 269/2003 conv. con modif. in I n. 326/2003. La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto che il rinvio alla contrattazione collettiva corporativa, chiaramente non più in vigore, sarebbe da intendersi limitato alla mera definizione normativa di “produttore libero” nel campo assicurativo e che, considerata la palese volontà della legge di estendere la protezione previdenziale alla detta figura, non assumerebbe rilievo la circostanza che il produttore sia legato ad una agenzia o alla stessa società assicurativa. Inoltre, nel caso di specie, ha ritenuto provata l’assenza del carattere occasionale delle prestazioni data la presenza di una efficace lettera di autorizzazione ad espletare l’attività con attribuzione di una piazza e l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione P. C., affidato a tre motivi; l’Inps si è costituito con mandato ed ha depositato anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.
Considerato che
1. con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenzie, subagenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, dell’art 44, comma due, della legge n. 326/2003 e dell’art. 12 delle disp. prel. al cod. civ. Sostiene che l’interpretazione offerta dalla Corte d’appello di Firenze non avrebbe tenuto conto che il rinvio alla contrattazione collettiva del 1939 impone necessariamente che l’obbligo di iscrizione sì riferisca ai soli produttori di agenzie e sub agenzie e ciò non solo perché il contratto collettivo in questione fu stipulato dalla relativa categoria, ma anche perché in tal modo il legislatore del 2003 ha inteso ampliare l’area di applicazione dell’assicurazione degli esercenti l’attività commerciale (art. 1 comma 203 legge n. 662/1996) attraverso la formulazione di una norma speciale caratterizzata dal rinvio a figure professionali specifiche e da una disciplina contributiva specifica. Il testo di legge da applicare non consentirebbe alcuna interpretazione differente e non radicata nel rapporto in capo ad un soggetto agenziale, come dimostrato dal necessario riferimento all’assegnazione ad una piazza o zona (essenziale nella connotazione dell’agenzia preponente che opera all’interno di una zona). L’interpretazione suggerita, poi, sarebbe confermata dall’ art. 109 comma 2 lett. c) del codice delle assicurazioni, che prevede l’obbligo di esclusiva solo per i produttori diretti, e dai lavori preparatori della legge n. 326/2003. La genesi della norma, inoltre, si collocherebbe in un momento storico in cui la giurisprudenza tributaria aveva accertato la natura di reddito diverso, derivante da attività occasionale, del reddito tratto dai produttori liberi di compagnie assicurative.
2. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 13 delle disp. prelim. al cod. civ. giacché l’interpretazione estesa anche ai produttori liberi di compagnia assicurativa, avallata dalla sentenza impugnata, imporrebbe l’applicazione analogica, vietata, della disciplina del contratto collettivo corporativo.
3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 44, comma 2, della legge n. 326/2003 e del contratto collettivo corporativo del 25 maggio 1939 sotto il profilo ulteriore della violazione dell’art. 2697 cod. civ. posto che i contenuti dell’accertamento ispettivo sarebbero confusi e l’INPS non avrebbe provato l’esistenza degli elementi caratterizzanti della lettera di autorizzazione richiesta per definire la figura del produttore di IV gruppo oggetto di specifico allegato.
4. Le questioni poste con il ricorso sono state esaminate da questa Corte nei recenti arresti n. 1768 del 24/1/2018 e n. 2279 del 30/1/2018, nei quali è stato affermato il principio di diritto così enucleato dall’Ufficio del Massimario: “in tema di gestione previdenziale per i commercianti, l’obbligo di iscrizione di cui all’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla I. n. 326 del 2003, non include la posizione dei produttori di assicurazione, i quali svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche”.
5. La soluzione adottata poggia sulle considerazioni secondo le quali dall’esame dell’ Accordo Corporativo tra Agenti e Produttori di Assicurazioni del 25.5.1939, si trae il convincimento che “il produttore è normalmente considerato una specie del procacciatore d’affari che ha con l’impresa o l’intermediario preponente un rapporto meno vincolato sul piano operativo e giuridico rispetto a quello di chi è più intensamente integrato nella struttura organizzativa imprenditoriale dell’agente” e che “ricostruiti i diversi contenuti economici delle attività proprie dei produttori diretti e di quelli correlati ad agenti o subagenti, risulta comprensibile e razionale la scelta del legislatore previdenziale del 2003 di istituire l’obbligo d’iscrizione nella gestione commercianti di questi ultimi, lasciando che i primi ricadano senz’altro nella regola comune ai lavoratori autonomi non rientranti nelle gestioni esistenti di cui alla cd. quarta gestione speciale dell’Inps (art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995)”.
6. La difesa dell’Inps nella memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c., all’esito della proposta del Relatore che era nel senso dell’accoglimento del ricorso in applicazione dei citati arresti, ha evidenziato tuttavia alcune ricadute problematiche di tale opzione interpretativa.
Ha infatti rilevato che tale conclusione risulterebbe impraticabile rispetto al sistema complessivo vigente, che ha così ricostruito:
1. l’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 prevede testualmente: “A decorrere dal 10 gennaio 1996, sono tenuti all’ iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’Inps, e finalizzata all’estensione dell’ assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’ art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni…
2. il comma 1° dell’art. 49 citato (ora art. 53 del TUIR) stabilisce che “sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’ esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI…”;
3. il capo VI, all’art. 55 (vigente), chiarisce che “Sono redditi di impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c. c, quali l’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; l’attività intermediaria nella circolazione dei beni; l’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; l’attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti”.
Ne discenderebbe l’impossibilità di iscriversi presso la cd. gestione separata dei soggetti che svolgano, quale professione abituale se pur non esclusiva, un’attività assicurativa o ausiliaria della stessa.
Secondo l’Inps, l’attività lavorativa dei produttori del IV gruppo, così come descritta analiticamente nei richiamati arresti, non potrebbe che qualificarsi come un’attività assicurativa o, quanto meno, un’attività ausiliaria rispetto a quella assicurativa, e pertanto produrrebbe redditi cd. di impresa i quali, in forza del reticolato normativo su esteso, non potrebbero essere iscritti alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1935.
Se quindi l’art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/03, convertito in legge n. 326/03, si interpretasse nel senso di non contemplare un’iscrizione presso la gestione commercianti dei produttori del IV gruppo, essi resterebbero sprovvisti di copertura previdenziale, in quanto non iscrivibili neppure nella gestione separata.
7. La questione prospettata, secondo il Collegio, esclude la ricorrenza dei presupposti previsti dall’art, 375 n. 1 e 5 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio, occorrendo chiarire la portata dei recenti arresti in relazione alle questioni proposte, in una con i requisiti d’iscrivibilità alla c.d. gestione separata.
P.Q.M.
Rimette la causa alla IV Sezione per la trattazione in udienza pubblica.
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