CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 maggio 2018, n. 13170
Licenziamento – Assenza per malattia – Esecuzione di opere presso clienti della società senza autorizzazione – Lesione del vincolo fiduciario
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. La Corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato il ricorso con il quale R. M. aveva chiesto che si accertasse e dichiarasse la illegittimità del licenziamento intimatogli dalla B. Italia s.r.l. in data 27.10.2010.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che fosse stata acquisita in giudizio la prova dell’affissione del codice disciplinare e che, comunque, la condotta contestata era talmente grave da non richiedere, per essere sanzionata, che l’illecito dovesse essere specificatamente indicato nel codice.
2.1. Ha poi chiarito che la circostanza che il lavoratore era assente per malattia al momento in cui era stata posta in essere la condotta contestata (esecuzione di opere presso l’abitazione di clienti della società senza autorizzazione e in violazione dell’obbligo di incaricare ditte esterne) costituiva un mero aggravamento della condotta già di per sé lesiva del vincolo fiduciario. Pur tuttavia ha evidenziato che comunque anche tale condotta era lesiva degli obblighi di buona fede e correttezza che impongono al lavoratore di non compiere attività che possano aggravare la malattia e compromettere o ritardare la guarigione.
2.2. Ha da ultimo osservato che, ove pure fosse risultato provato che il M. era il riferimento aziendale per la clientela delle attività di montaggio del materiale venduto, in ogni caso questi era tenuto ad avvisare l’azienda della impossibilità di trovare artigiani così da consentirle di provvedere.
2.3. Quanto al risarcimento del danno in favore della datrice di lavoro, oggetto della domanda riconvenzionale accolta dal Tribunale, la Corte di merito ha accertato che il danno era stato provato anche nella sua quantificazione.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre R. M. che articola sette motivi ai quali resiste la B. Italia s.r.l. con controricorso.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. Va premesso che al procedimento si applica il termine semestrale di decadenza previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. nel testo modificato dalla legge n. 69 del 2009 trattandosi di ricorso depositato il 25 novembre 2010.
6. La sentenza della Corte di appello di Cagliari sezione di Sassari, non notificata, è stata pubblicata il 24 luglio 2015 mentre il ricorso per cassazione è stato avviato per la notifica solo il 3 febbraio 2016 quando il termine semestrale, che non è sospeso durante il periodo feriale (Cfr. Cass. 07/09/2016 n. 17733 ed ivi le richiamate Cass, n. 26053 del 2013 ma già n.15778 del 2007, n. 11910 del 2003, n.6039 del 1985, 5130 del 1982 era doveroso. Il termine è perentorio e l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini all’uopo stabiliti a pena di decadenza, essendo correlata alla tutela di interessi di carattere generale, è insanabile, oltre che rilevabile d’ufficio (Cass. sez. unite n. 6983/2005).
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La proposizione del ricorso successivamente al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in 4500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R.