ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Lettera Circolare 24 maggio 2018, n. 4623
Diffida accertativa per crediti patrimoniali nei confronti di impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria conseguente a sequestro – Parere
È pervenuta a questa Direzione richiesta di parere in merito all’opportunità di adottare il provvedimento di diffida accertativa di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 nelle ipotesi in cui, nel corso dell’accertamento ispettivo, vengano rilevati crediti patrimoniali in favore dei lavoratori di un’impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria a seguito di sequestro ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice delle Leggi Antimafia).
Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.
Il personale ispettivo adotta la diffida accertativa nei casi in cui, in dipendenza della violazione di norme contrattuali, accerta la mancata corresponsione dei crediti patrimoniali di pertinenza dei lavoratori diffidando, allo stesso tempo, il datore di lavoro a provvedere al versamento del dovuto. Il mancato pagamento delle somme, comporta l’adozione di un provvedimento – c.d. di convalida – da parte del Direttore dell’Ispettorato territoriale competente che imprime alla diffida natura di titolo esecutivo.
In relazione alla possibilità di adottare la convalida nei casi di intervenuto fallimento della società o nel caso di pendenza di procedure di sovraindebitamento ai sensi della L. n. 3/2012, si è già espresso in senso negativo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rispettivamente con nota n. 4684 del 19.03.2015 e con la risposta ad interpello n. 2/2018, sul presupposto che in entrambi i casi il Legislatore ha posto il divieto del creditore di intraprendere azioni esecutive rispettivamente a seguito della dichiarazione di fallimento (art. 51 L.F.) e sino al momento in cui diventa definitivo il provvedimento di omologazione (cfr. art. 10 legge 3/2012).
Anche nel caso in esame, il Legislatore prevede espressamente il divieto per i creditori di promuovere o proseguire azioni esecutive a seguito dell’adozione del provvedimento di sequestro (cfr. art. 55 D.Lgs. n. 159/2011), con la conseguenza che un precedente provvedimento di diffida accertativa non potrebbe essere validato dal Direttore di sede.
Alla luce di tale disposto normativo, la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Palermo, sentenza 20 marzo 2015 n. 724) ha affermato il principio secondo cui “per il soddisfacimento dei crediti che trovano titolo nell’esecuzione del rapporto di lavoro anteriormente alla data in cui la società datrice di lavoro è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria, il lavoratore non deve chiedere un’ingiunzione di pagamento al giudice del lavoro, in quanto nella fattispecie trova applicazione l’art. 52 D.Lgs. n. 159/2011”.
Il D.Lgs. n. 159/2011, inoltre, ai fini del riconoscimento dei crediti dei terzi, ivi compresi i lavoratori, richiede che il giudice delegato verifichi (cfr. art. 59), previa richiesta di ammissione del credito da parte del soggetto interessato, la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 52 (lett. da a-d) tra cui, in particolare che il credito non risulti essere stato strumentale all’attività illecita che ha dato causa al provvedimento di sequestro.
In considerazione del complessivo quadro normativo ed in linea con l’orientamento giurisprudenziale, si ritiene che i crediti dei lavoratori, a seguito del sequestro, possano essere accertati esclusivamente attraverso la procedura prevista dal D.Lgs. n. 159/2011, con esclusione pertanto dell’adozione della diffida accertativa da parte del personale ispettivo.