COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la LOMBARDIA – Sentenza 17 maggio 2018, n. 2245

Tributi – Imposta di registro – Avviso di rettifica e liquidazione – Determinazione dell’avviamento – Costo del personale – Insufficiente

In fatto e in diritto

Con sentenza n. 7880/16 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto il ricorso proposto da S.I. srl per l’annullamento dell’avviso di rettifica e liquidazione n. 20131T004786000, con il quale l’agenzia delle Entrate di Milano, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, aveva rideterminato il valore di avviamento dell’azienda ceduta in € 706.211, rispetto a quello dichiarato pari ad €. 112.000.

La ricorrente aveva dedotto che la sua dante causa, F.D.P. srl, aveva acquistato dalla R. srl in fallimento, operante nel settore dell’editoria, il ramo di azienda per € 320.000 e, in data 30.4.2013, la contribuente aveva acquistato da F.D.P. srl per analogo valore.

Secondo la ricorrente la rideterminazione del valore di avviamento da parte dell’ufficio, che aveva utilizzato quale parametro il capitale umano riferito all’azienda in precedenza acquistata, era stata arbitraria.

Il giudice di prime cure in accoglimento del ricorso, aveva rilevato che l’erario non aveva preso in esame altre componenti d’impresa, diverse da quello del capitale umano, e non aveva considerato le controdeduzioni alle contestazioni formulate dalla contribuente. Inoltre, non era stata valutata la derivazione fallimentare dell’azienda, che aveva operato utilizzando le medesime maestranze poste a base dell’accertamento dell’Erario.

Ritenendo, quindi, assenti puntuali riscontri da parte dell’amministrazione per configurare un valore dell’avviamento notevolmente superiore (€ 706.211,00) rispetto a quello dichiarato dal contribuente (€ 112.000,00), il giudice di primo grado aveva annullato l’accertamento.

Avverso la sentenza ha interposto appello l’agenzia delle entrate deducendo l’erroneità della decisione e insistendo sulla congruità della propria rideterminazione del valore dell’avviamento, operata per mezzo del metodo del costo di sostituzione, ovvero del costo che l’acquirente avrebbe dovuto sopportare qualora avesse dovuto sostituire tutti i suoi dipendenti a parità di condizioni.

La determinazione era stata effettuata applicando un moltiplicatore medio basso, che andava da 1 a 1,5, alla remunerazione lorda dei 19 dipendenti dell’azienda ceduta.

In riferimento alla derivazione fallimentare dell’azienda ceduta l’appellante ha rappresentato che, per costante giurisprudenza, l’avviamento non è necessariamente collegato all’esistenza di utili e, pertanto, il fallimento poteva non aver inciso sulla determinazione di esso.

Si è costituita S.I. srl deducendo che la rettitica nei propri confronti era stata operata facendo mero rinvio alla rettifica del valore aziendale nei confronti della propria dante causa F.D.P. srl così che era impossibile conoscere e, quindi, valutare la correttezza della modalità di calcolo dell’avviamento utilizzata dall’ufficio.

In ogni caso, l’appellata ha lamentato il difetto di motivazione e la conseguente nullità dell’atto impugnato poiché ad esso non era stato allegato l’avviso di rettifica a cui faceva rinvio.

L’appello è infondato: il metodo utilizzato dall’agenzia delle entrate valuta l’avviamento in funzione del costo del personale tuttavia, essendo l’avviamento l’attitudine dell’impresa a produrre reddito, manca la proiezione di un flusso di reddito (ricavi meno costi) che dimostri in concreto, l’effettiva redditività del fattore umano.

La valutazione del fattore umano o di ogni altro fattore della produzione basata sui soli costi, infatti, non costituisce una misura di valore economico, dovendosi a tale fine sempre dimostrare che tali fattori della produzione sono in grado di generare utilità coerenti ai relativi costi.

Il mero apprezzamento del costo del personale, dunque, non è idoneo a dimostrare l’attitudine dell’azienda a produrre reddito, né costituisce un valido correttivo l’applicazione di un moltiplicatore, in quanto criterio meccanico, privo di capacità di verifica concreta della prospettiva reddituale.

Va, pertanto, condivisa la decisione di primo grado che ha ritenuto che l’ufficio non abbia adeguatamente dimostrato la correttezza della propria valutazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta l’appello e condanna l’Agenzia al pagamento delle spese, che liquida in € 1.000 oltre accessori di legge.