CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 maggio 2018, n. 13652
Tributi – Imposta di successione – Avvisi di liquidazione notificati oltre il termine di decadenza – Nullità della notifica – Successiva cartella di pagamento – Nullità derivata – Difetto di motivazione
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della C.T.R. della Puglia n. 77/26/11, depositata in data 25.3.2011 con la quale, rigettandosi l’appello dell’Ufficio, è stata confermata la decisione di primo grado la quale, su ricorso di F. G. e A. G. aveva annullato due cartelle di pagamento per imposta di successione sul presupposto che dovesse ritenersi nulla la notifica dei necessari prodromici avvisi di liquidazione, avvenuta fuori termine.
La CTR ha ritenuto che l’Ufficio avesse notificato l’avviso di liquidazione in violazione dell’art. 34 del D.Lgs n.346/90, cioè oltre i due anni dal pagamento dell’imposta e che, conseguentemente, lo stesso, sebbene notificato e non impugnato, doveva ritenersi come non notificato, con la conseguente nullità della cartella di pagamento.
I contribuenti resistono con controricorso.
Ritenuto in diritto
1. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3. In relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Il giudice di appello avrebbe esaminato doglianze attinenti al merito della pretesa fiscale nonostante non fosse stato impugnato l’avviso di liquidazione.
2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la CTR annullato la cartella per una supposta erronea tardiva notifica non della stessa, bensì del sottostante avviso di liquidazione.
3.1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La motivazione adottata dalla CTR sorreggeva con più argomenti la decisione. Il gravame avverso la sentenza doveva “vincere” tutti gli argomenti affermati nella sentenza, i quali si ponevano come autonoma ed autosufficiente ratio decidendi.
Nella specie la CTR ha affermato;…la mancanza dell’atto presupposto avrebbe richiesto – comunque ed a prescindere dalla nullità derivata della cartella una adeguata motivazione della cartella stessa che – nella specie, non è dato ravvisare, sicché si concretizza, comunque, ad avviso del Collegio la nullità della cartella per difetto di motivazione.
Nessuno dei due motivi di appello è rivolto a tale specifica ed autonoma statuizione da sola in grado di sorreggere la decisione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €10.000,00 oltre accessori.