Corte di Cassazione sentenza n. 25463 depositata il 12 dicembre 2016
LAVORO – LAVORATORI EXTRACOMUNITARI – DIRITTO ALLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA – VALUTAZIONE DEL GIUDICE
FATTO E DIRITTO
Rilevato che in data 22.8.2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:
Rilevato che:
1. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1142/2015 ha respinto l’appello proposto da C.O. avverso l’ordinanza in data 22 ottobre 2014 del Tribunale di Catanzaro con la quale era stato respinto il ricorso della O. contro la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone.
2. C.O. che afferma di essere stata costretta a lasciare la Nigeria per essersi rifiutata di subire un matrimonio forzato impostole dal padre e per sfuggire alle conseguenti violenze fisiche e morali subite da lei e da sua madre propone ricorso per cassazione fondato su quattro motivi di impugnazione.
3. Non svolge difese il Ministero dell’Interno.
Ritenuto che:
4. Con il primo motivo di ricorso si deduce error in iudicando – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), art. 3, commi 2 – 7 e art. 8, lett. d), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e art. 702 bis c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la ricorrente la Corte di appello, oltre ad aver confuso i presupposti richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato con quelli rilevanti ai fini della concessione della protezione sussidiaria, ha ristretto ingiustificatamente il campo dei motivi di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato escludendo così la rilevanza dei comportamenti persecutori ascrivibili all’appartenenza a un particolare gruppo sociale e nella specie escludendo la rilevanza dei comportamenti persecutori ascrivibili all’identità di genere.
5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce error in procedendo -violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria avanzata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14, lett. b). Secondo la ricorrente la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di protezione sussidiaria da lei proposta.
6. Con il terzo motivo di ricorso si deduce error in iudicando, – violazione e falsa applicazione degli 8 della direttiva n. 2004/83/CE, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), artt. 3 – 6 e art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 1 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e art. 702 bis c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente lamenta la mancata concessione della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in relazione alle condizioni di instabilità e di violenza generalizzata presente in Nigeria.
7. Con il quarto motivo di ricorso si deduce error in procedendo, violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria. La ricorrente lamenta la mancata concessione della protezione umanitaria in relazione alle circostanze di cui ai precedenti motivi di ricorso.
8. Il ricorso è fondato in quanto la decisione della Corte di appello non ha valutato se la pratica del matrimonio forzato costituisca una realtà sociale accettata nel paese di provenienza della ricorrente nè ha valutato comunque che, in tema di protezione sussidiaria, la costrizione ad un matrimonio non voluto costituisce grave violazione della dignità e, dunque, trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento di tale misura, può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, allorchè le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata (Cass. Civ. sez. 6-1 n. 25873 del 18 novembre 2103). Nè infine ha tenuto in considerazione la giurisprudenza di legittimità secondo cui il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Cass. civ. n. 15192 del 20 luglio 2015).
9. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso.
La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere accolto con conseguente cassazione e rinvio alla Corte di appello di Catanzaro che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 giugno 2020, n. 12134 - In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, al cittadino straniero che abbia realizzato…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 luglio 2020, n. 15581 - Per la fruizione del regime preferenziale relativo alla provenienza della merce importata da un determinato Paese agevolato, il trasporto deve essere effettuato direttamente da Paese agevolato a…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 dicembre 2020, n. 29228 - In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, il potere-dovere di indagine d'ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel Paese…
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Terza Sezione, sentenza nella causa n. C‑741/21 depositata l' 11 aprile 2024 - L’articolo 82 del RGPD deve essere interpretato nel senso che non può essere sufficiente che il titolare del trattamento, per essere…
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste, sezione n. 1, sentenza n. 1 depositata il 4 gennaio 2024 - In tema di tributi doganali, il certificato di origine delle merci emesso dal Paese di esportazione (art. 26 del Regolamento CEE 12…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 novembre 2019, n. 29460 - In tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…
- La prova rigorosa del pagamento della retribuzione
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, i…
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…
- Le perdite su crediti derivanti da accordi transat
Le perdite su crediti derivanti da accordi transattivi sono deducibili anche se…
- L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore d
L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziame…