CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 giugno 2018, n. 14280
Tributi – Notifica – Elezione di domicilio fiscale – Indicazione nella dichiarazione di inizio attività, variazione dati e cessazione ai fini IVA – Obbligo di notifica degli atti all’indirizzo eletto – Notifica a diverso indirizzo – Illegittimità della notifica – Nullità dell’atto
Fatti e ragioni della decisione
La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di riscossione relativo a IRPEF e IVA per l’anno 2008 notificato a M.N., ha ritenuto legittimamente effettuata la notifica dell’atto propedeutico presso il domicilio fiscale dichiarato, non potendo avere rilievo alcuno i dati risultanti dalla dichiarazione riguardante l’inizio di attività, variazione dati e cessazione attività ai fini IVA.
Il M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Con la censura proposta il ricorrente deduce la violazione dell’art. 60 dPR n. 600/1973 e 35 dPR n. 633/1972. La CTR avrebbe errato nel non considerare la variazione del domicilio indicata nella dichiarazione IVA comunicata all’Ufficio fiscale, disattendendo i principi espressi da questa Corte.
La censura è manifestamente fondata.
Occorre rammentare che questa Corte ha avuto modo di chiarire che a norma dell’art. 58 d.p.r. n. 600 del 1973 le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte ed inoltre che “in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo, mentre l’art. 60 d.p.r. n. 600 cit. prevede che “è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano” e che “in tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”, ma non precisa particolari requisiti formali per tale elezione di domicilio. In questa prospettiva questa Corte ha ritenuto che se il contribuente ha indicato proprio nella dichiarazione annuale espressamente il proprio indirizzo situato nel Comune di domicilio fiscale, tale indicazione non può che equivalere ad elezione di domicilio nel suddetto indirizzo-cfr.Cass. n. 23024/2015.
Va poi rammentato che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, prescrive che dalla dichiarazione di inizio attività, ai fini del rilascio della partita iva, deve risultare, tra l’altro, per le persone fisiche il domicilio fiscale e che la variazione del domicilio fiscale indicato dal contribuente comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio anche ai fini delle notificazioni – cfr. Cass. n. 5358/2006 e Cass. n. 11170/2013.
Peraltro, si è aggiunto che, in caso di difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, è valida la notificazione dell’avviso perfezionatasi presso quest’ultimo indirizzo, atteso che l’indicazione del Comune di domicilio fiscale e dell’indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi dell’art. 58, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento, essendo appena il caso di evidenziare che il principio sopra riportato non può ovviamente essere letto “a senso unico”(cfr. Cass. n. 25680/2016, Cass. n. 15258/2015, Cass. n. 26715/2013).
Si tratta di principi già in precedenza affermati da questa Corte, allorché si è ritenuto che l’esercizio della facoltà, da parte del contribuente – ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 – di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale, ai fini della notificazione degli atti e degli avvisi che lo riguardano, determina, in capo alla Amministrazione finanziaria, l’obbligo di procedere alle conseguenti notifiche presso quel domicilio; ne consegue che è invalida la notifica, nella specie dell’atto impositivo presupposto, eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. in luogo diverso dal domicilio eletto – cfr. Cass. n. 6113/2011
Alla stregua di tali principi, non può revocarsi in dubbio che la variazione di domicilio eseguita ai fini della dichiarazione di inizio attività IVA nell’anno 2007, per stessa ammissione dell’Agenzia cfr. pag. 5 ricorso per cassazione, ove si riporta in stralcio parte dell’impugnazione in appello proposta dall’Ufficio – doveva costituire elemento di valutazione ai fini dell’elezione di domicilio rispetto alla notifica dell’avviso di accertamento del 12 luglio 2012 che costituiva l’atto prodromico rispetto all’iscrizione a ruolo impugnata dalla contribuente.
La CTR ha pertanto errato nell’escludere ogni valenza agli elementi risultanti dalla dichiarazione IVA riguardante l’inizio di attività e variazione dati.
Sulla base di tali considerazioni, sicuramente idonee a superare le argomentazioni difensive esposte dall’Agenzia controricorrente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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