CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 giugno 2018, n. 14473
Imposte dirette – IVA – Accertamento – Redditi d’impresa – Determinazione del reddito – Spese di pubblicità e di rappresentanza
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva accolto l’appello del Gruppo Sportivo M. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pistoia. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione dell’associazione contro un avviso di accertamento IVA, relativo all’anno 2011;
Considerato
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 74 DPR n. 633/1972, 2 I. n. 398/1991 e 2697 c.c.;
che la CTR avrebbe erroneamente inquadrato il rapporto contrattuale sotteso al contratto, ritenendo che l’esposizione del marchio della società finanziante sulle maglie degli atleti nel corso di una manifestazione pubblica rappresentasse una vera e propria pubblicità, senza che ne fosse dimostrata la finalizzazione al miglioramento delle prospettive reddituali dell’attività d’impresa; che l’intimata non ha resistito; che il ricorso è fondato;
che, in tema d’imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 108 (ex 74, comma 2) del d.P.R. n. 917 del 1986, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese di pubblicità o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta. Ne consegue che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale (Sez. 5, n. 3087 del 17/02/2016; Sez. 5, n. 21977 del 28/10/2015; Sez. 5, n. 16596 del 07/08/2015); che la normativa che prevede il regime forfettario per le associazioni sportive, introdotta con la legge n. 389/91, è in linea con l’art. 176 direttiva europea n. 112/2006, il quale esclude dal diritto alle detrazioni anche le spese di rappresentanza (Sez. 5, n. 27482 del 30/12/2014); che la CTR non si è attenuta ai predetti principi; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Toscana, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.