CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 giugno 2018, n. 14530
Lavoro – Responsabile amministrativo – Ricostruzione della carriera – Riconoscimento dell’anzianità di servizio
Rilevato che
1. la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto le domande, ha rigettato il ricorso di M.M., direttore dei servizi generali ed amministrativi presso il C.D.C. di Bitetto, volto ad ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nel ruolo di responsabile amministrativo e la condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla domandata ricostruzione della carriera;
2. la Corte territoriale ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per avvenuto decorso del termine breve di impugnazione, rilevando che in assenza del fascicolo di primo grado e di copia della memoria di costituzione del Ministero, non vi era prova che l’amministrazione fosse stata effettivamente rappresentata dal funzionario, al quale la sentenza era stata notificata, non essendo a tal fine sufficiente l’indicazione del nominativo riportata nell’epigrafe della decisione impugnata;
3. nel merito il giudice di appello, riconosciuta la legittimazione passiva del solo Ministero, ha ritenuto l’originaria domanda non fondata, richiamando il principio di diritto affermato da questa Corte a partire dalla sentenza n. 4885 del 1° marzo 2010;
4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.M. sulla base di quattro motivi;
5. il Ministero dell’Istruzione ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
Considerato che
1. il primo motivo denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 347 e 168 cod. proc. civ. perché il principio secondo cui l’acquisizione del fascicolo di primo grado è rimessa alla discrezionalità del giudice dell’impugnazione non opera qualora dal fascicolo debbano essere tratti elementi decisivi su eccezioni sollevate o punti controversi della causa, non rilevabili aliunde e specificamente indicati dalla parte interessata;
1.1. sostiene il ricorrente che nel caso di specie, a fronte della produzione documentale effettuata dall’appellato a sostegno dell’inammissibilità dell’impugnazione (sentenza notificata al funzionario, attestazione del passaggio in giudicato rilasciata dalla Cancelleria in data antecedente alla notifica dell’appello), la Corte di Appello avrebbe dovuto disporre l’acquisizione del fascicolo, ove era contenuta la memoria difensiva redatta e sottoscritta dal funzionario al quale la sentenza era stata notificata;
2. la seconda censura addebita alla decisione gravata la violazione e falsa applicazione degli artt. 347,165 e 359 cod. proc. civ. perché l’appello doveva essere dichiarato improcedibile non avendo l’appellante depositato unitamente al ricorso anche il fascicolo di primo grado, contenente la memoria difensiva dell’amministrazione;
3. con la terza critica il ricorrente si duole della violazione degli artt. 115, 416 3° comma, 436 2° comma cod. proc. civ. e rileva che le circostanze poste a fondamento della eccezione di inammissibilità dell’appello non erano state contestate dall’Avvocatura, sicché la Corte territoriale non poteva respingere l’eccezione rilevando d’ufficio la mancanza di prova;
4. la quarta censura denuncia la violazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. in quanto il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado era stato attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Bari sicché doveva essere ritenuta sufficiente l’indicazione del nominativo del funzionario riportata nell’epigrafe della decisione;
5. è fondato il primo motivo di ricorso, perché il principio secondo cui l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 cod. proc. civ., è affidata all’apprezzamento discrezionale del giudice dell’impugnazione ed ha funzione meramente sussidiaria, non opera qualora da detto fascicolo il giudice avrebbe potuto e dovuto trarre elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa (Cass. 21.11.2017 n. 27691; Cass. 29.1.2016 n. 1678);
6. nel caso di specie, pertanto, a fronte della produzione documentale effettuata dall’appellato a sostegno dell’eccezione di tardività dell’appello (attestazione di avvenuto passaggio in giudicato e originale di notifica della sentenza), non poteva la Corte territoriale omettere l’acquisizione e ritenere che «in assenza del fascicolo di primo grado ed in assenza di copia della memoria di costituzione del Ministero nel primo grado di giudizio non vi è la prova che l’amministrazione fosse effettivamente rappresentata dal dott. A.S.Z.», tanto più che l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e come tale deve essere accertata e dichiarata anche d’ufficio dal giudice del gravame ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 11666/2015);
7. la fondatezza del primo motivo è assorbente rispetto alle ulteriori censure, sicché si impongono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;
8. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione.