Tribunale di Torino sentenza n. 856 depositata il 19 aprile 2018
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE – AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’ – NORMATIVA DA APPLICARE
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. i sig.ri (omissis…) hanno convenuto in giudizio Trenitalia s.p.a. al fine di ottenere, previo accertamento dell’invalidità dell’art. 18 CCNL – Attività Ferroviarie del 16.4.2003, nonché del punto 7 dell’accordo del 1.3.2006 siglato tra Agens e le OO. SS. per contrarietà all’art. 19 L. n. 25/1955, la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive e agli accantonamenti conseguenti alla rideterminazione dell’effettiva anzianità di servizio maturata dai ricorrenti. In particolare, i ricorrenti sono stati inizialmente assunti da parte convenuta con contratto di apprendistato professionalizzante in data 23.3.2006, con riferimento al (omissis…) e in data 15.6.2006, con riguardo agli altri, per un periodo di 46 mesi, con successiva trasformazione, rispettivamente in data 23.1.2010 e 15.4.2010, in contratto a tempo indeterminato. In applicazione della menzionata normativa contrattuale, il periodo di apprendistato è stato computato ai fini del riconoscimento degli aumenti periodici della retribuzione (cd. scatti di anzianità) solo a partire dal diciannovesimo mese di servizio. Parte ricorrente ha eccepito la contrarietà della disciplina collettiva applicata all’art. 19 L. n. 25/1955, norma imperativa ratione temporis applicabile al rapporto di lavoro, la quale pone in termini generali e senza eccezioni l’equiparazione del periodo di apprendistato al lavoro ordinario, con conseguente inderogabilità in peius della disciplina legale ad opera della contrattazione collettiva. Parte convenuta, tempestivamente costituitasi in giudizio, contestando la prospettazione attorea ha dedotto la validità della normativa contrattuale applicata. La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria orale, è stata discussa e decisa all’udienza dell’11.4.2018 mediante lettura del dispositivo.
Diritto
Motivi della decisione
Ai fini della decisione della presente controversia risulta preliminare l’accertamento della normativa ratione temporis applicabile ai contratti in esame. La legge n. 25/1955, invocata da parte ricorrente, costituiva, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003, il parametro normativo di riferimento per la disciplina del contratto di apprendistato. Come noto, la cd. riforma Biagi ha innovato profondamente la materia, scindendo l’originaria unica fattispecie di apprendistato in tre distinte tipologie contrattuali, le quali con diversa gradualità coniugano le esigenze formative con la pratica professionale. La menzionata riforma non ha, tuttavia, espressamente abrogato la normativa previgente. Secondo parte ricorrente la mancata abrogazione della legge menzionata evidenzia la volontà legislativa di mantenere in vigore entrambi i testi normativi in un’ottica di reciproca integrazione. Tale opzione interpretativa non pare condivisibile per le seguenti ragioni. Il menzionato decreto, in considerazione del mutato quadro costituzionale e, in particolare, della riforma del Titolo V della Costituzione, enuncia i principi generali che governano i tre contratti di apprendistato, demandando alle Regioni e all’autonomia collettiva la regolamentazione di dettaglio del loro contenuto formativo. Tuttavia, nella consapevolezza dei tempi necessari all’adozione della normativa attuativa della riforma, l’art. 47, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003 precisa che “m attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia” e, dunque, la L. n. 25/1955; legge, di conseguenza, non espressamente abrogata dal successivo art. 85. La mancata espressa abrogazione della disciplina previgente non deve, pertanto, essere interpretata come sintomatica dell’intenzione legislativa di mantenere in vigore entrambi i testi normativi, quanto piuttosto della evidenziata necessità di offrire una disciplina medio tempore applicabile all’istituto in esame, in tal modo evitando vuoti di disciplina. Tale conclusione trova conferma nell’art. 53, comma 4, del menzionato decreto ai sensi del quale “resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni”. Non si comprenderebbe, invero, la necessità di specificare la permanenza in vigore della predetta legge con esclusivo riferimento alla disciplina previdenziale ed assistenziale se, come affermato da parte ricorrente, l’intero testo normativo risultasse essere ancora la fonte primaria di disciplina della materia. Inoltre, il menzionato art. 85 dispone la sola abrogazione di alcune specifiche norme della L. n. 25/1955, oramai inapplicabili alla luce del quadro normativo vigente in materia di mercato del lavoro, mantenendo in vigore norme della pregressa disciplina che non risultano tuttavia compatibili con le innovazioni portate dal d.lgs. 276/2003 al diritto del lavoro ingenerale
1. A tale proposito risulta utile operare un raffronto tra l’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 ai sensi del quale “possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni” e l’art. 16, comma 1, legge 196/1997 (che ha abrogato l’art. 6 L. n. 25/1955) che, contrariamente, dispone che “possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non inferiore a ventiquattro” (con possibilità di estendere l’età fino ai ventisei anni in determinate aree territoriali). La mancata espressa abrogazione di norme palesemente incompatibili evidenzia la volontà legislativa di mantenere in vigore la pregressa normativa solo temporaneamente, sino alla completa attuazione della nuova disciplina, destinata a sostituire il quadro normativo previgente. Parimenti emblematico risulta il confronto tra l’art. 49, comma 4, cit, ai sensi del quale “il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi: (…) c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 c.c.”, e l’art. 19 L. n. 25/1955 che prevede una facoltà del tutto analoga. In tal caso, sono state mantenute in vigore due norme dal medesimo tenore, il che contrasta con l’ipotesi secondo cui la legge del 1955 rimanga applicabile all’apprendistato professionalizzante, poiché in tal caso la nuova disposizione sarebbe del tutto pleonastica. Anzi, proprio in tale occasione il legislatore del 1955 aveva sancito l’obbligo di considerare “utile ai fini dell’anzianità di servizio del lavoratore il periodo di apprendistato”, previsione assente nella nuova norma. In tal modo ricostruiti i rapporti tra i due testi legislativi in esame, occorre, pertanto, valutare se all’epoca della stipulazione dei contratti di cui è causa risultasse compiutamente regolamentato l’apprendistato professionalizzante, con conseguente superamento, in caso di positivo accertamento, della L. n. 25/1955. A tale proposito giova richiamare il comma 5 bis dell’art. 49 cit, introdotto dal legislatore con la L. n. 80/2005 al fine di accelerare il processo di messa a regime dell’istituto, ai sensi del quale, in attesa di apposite leggi regionali da adottarsi di intesa con le parti sociali, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante viene demandata all’autonomia collettiva. La normativa contrattuale applicata nel caso di specie, adottata in attuazione del rinvio operato dal menzionato decreto e, in particolare, l’accordo del 1.3.2006 (successivo alla menzionata novella), determina pertanto il superamento della L. n. 25/1955: all’indomani di tale accordo, infatti, ogni aspetto della nuova fattispecie di apprendistato è compiutamente regolato dalle norme legali (art. 47 e seguenti d.lgs. 276/2003) e contrattuali.
2. Tale rilievo risulta assorbente ai fini del rigetto del presente ricorso, non potendosi riscontrare nella disciplina ratione temporis applicabile ai contratti in esame , i.e. il D.Lgs. n. 276/2003 (come integrato dall’accordo collettivo del marzo 2006), una norma impositiva dell’obbligo di equiparazione del periodo di apprendistato al lavoro cd. ordinario ai fini della determinazione degli aumenti periodici di anzianità. In considerazione della complessità della questione trattata e della presenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti in materia si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l’art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
– rigetta il ricorso;
– compensa tra le parti le spese di lite;
– fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.