CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 giugno 2018, n. 14716

Lavoro – Operatrici di cali center – Accertamento ispettivo – Mancanza di contratti a progetto – Rapporti di lavoro irregolari – Recupero contributivo

Rilevato

che la Corte d’appello di Firenze con ordinanza del 22 settembre 2016 dichiarava inammissibile ai sensi dell’articolo 348 bis cod.proc.civ. l’appello proposto dalla società G. Srl avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo, che aveva respinto la opposizione proposta dalla società avverso la cartella esattoriale notificata per il recupero di contributi non versati nel periodo settembre 2008 – marzo 2009 in relazione ai rapporti di lavoro irregolari (con le lavoratrici R., B., O., D., N.) accertati con verbale ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro di Livorno:

che il giudice dell’appello osservava che il Tribunale aveva adeguatamente evidenziato che le lavoratrici svolgevano una collaborazione coordinata e continuativa come operatrici di cali center in mancanza di contratti a progetto;

che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Arezzo la società G. Srl, articolato in tre motivi, cui ha opposto difese l’INPS con controricorso; EQUITALIA CENTRO S.p.A. è rimasta intimata;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ.

Considerato

che il collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;

che la società ricorrente dedotto:

– con il primo motivo – ai sensi dell’articolo 360 numero 3 cod.proc.civ. – violazione o falsa applicazione degli articoli 2222 cod.civ., 61 comma 3 e 69 decreto legislativo 10 settembre 2003 nr. 276, 2729 cod. civ. censurando la sentenza del Tribunale per avere escluso la sussistenza di rapporti di lavoro autonomo per assenza del requisito della occasionalità, requisito non previsto dall’articolo 2222 cod. civ. Ha richiamato la disciplina dell’articolo 69 bis decreto legislativo 276/2003, introdotto dall’articolo 1, commi 26 e 27, legge nr. 76/2013 e le disposizioni dell’articolo 2, comma 1, decreto legislativo nr. 81/2015 ed ha assunto la inapplicabilità degli articoli 61 e 69 del decreto legislativo 276/2003, in quanto le lavoratrici non avevano in corso alcun contratto a progetto. La stessa sentenza accertava che le lavoratrici non erano tenute al rispetto di un orario di lavoro e dava atto della ambiguità del quadro probatorio quanto alla ricorrenza degli indici della subordinazione;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ. – illogicità manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione, in quanto il Tribunale di Arezzo pur accertando la sussistenza di indici di autonomia dei rapporti di lavoro accanto alle circostanze che deponevano, invece, per la sua qualificazione come lavoro subordinato (periodicità della retribuzione, assenza di strumenti di lavoro propri, inserimento stabile nell’organizzazione aziendale, possibilità teorica di controllo dei tempi di lavoro) contraddittoriamente riteneva la inapplicabilità dell’articolo 2222 cod.civ. e l’applicabilità del decreto legislativo 276/2003;

– con il terzo motivo – ai sensi dell’articolo 360 numero 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod.proc.civ. nonché degli articoli 2697, 2222 e 2094 cod.civ. in relazione all’articolo 1362 cod.civ. La società ha esposto che le parti avevano qualificato il rapporto instaurato come lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 2222 cod.civ. e che il nomen iuris assumeva valore decisivo in presenza di elementi di prova contraddittori circa le modalità di svolgimento del rapporto.

che ritiene il Collegio si debba dichiarare il ricorso inammissibile; che, invero la sentenza del Tribunale di Arezzo, oggetto di impugnazione, ha fondato la decisione sull’accertato carattere coordinato e continuativo della prestazione di lavoro autonomo delle lavoratrici, con la conseguente necessità di stipulare il contratto nella forma «a progetto», ai sensi dell’articolo 61 legge 276/2003.

A tal fine il Tribunale ha altresì accertato in punto di fatto che l’attività delle lavoratrici si era svolta in modo continuativo dal settembre 2008 al marzo 2009 sicché non ricorreva una fattispecie di lavoro occasionale, escluso dalla necessità della collaborazione «a progetto», come definito nel comma 2 dello stesso articolo 61, nella formulazione vigente ratione temporis (rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente e con compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non superiore a 5 mila euro).

La sussunzione del rapporto è dunque fondata sulla previsione dell’articolo 69 comma 1 D.Lgs 276/2003, applicabile nella fattispecie di causa, secondo cui «i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto».

Rispetto a tale motivazione non appaiono conferenti le censure formulate con il ricorso, che, senza incidere sulla ratio decidendi, criticano la sentenza per avere accertato la subordinazione pur dando atto della ambiguità degli indici di qualificazione del rapporto di lavoro.

D’altra parte il ricorso con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in riferimento a disposizioni (articolo 69 bis D.Lgs 276/2003 art. 2 co. 1 D.Lgs 81/2015) non riferibili ai fatti di causa, perché emanate in epoca successiva,

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso deve essere definito con ordinanza in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 cod.proc.civ.

che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell’INPS, parte costituita;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art. 1 co. 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese nei confronti dell’INPS, che liquida in € 200 per spese ed € 2.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.