CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 giugno 2018, n. 14824
Lavoro – Rapporto di sub-agenzia – Licenziamento per giusta causa – Accertamento – Comportamento negligente
Rilevato
Che la Corte di appello di Brescia con la sentenza n. 461/2012, in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo (n. 135/2011), aveva ritenuto l’unicità del rapporto di collaborazione tra B.V. e la S.F. SRL, disciplinato nel tempo da differenti forme contrattuali, (tre contratti di subagenzia e uno di procacciamento d’affari), e quindi dovuto il premio di fedeltà nella misura di E. 34.107,00;
che in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla società, aveva poi ritenuto sussistente la giusta causa del recesso della società a causa del comportamento negligente del B. nella verifica delle condizioni patrimoniali necessarie per la concessione di un mutuo fondiario alla società M. srl, così rigettando l’originaria domanda del B. relativa alla indennità sostitutiva del preavviso, nonché le ulteriori domande sulle provvigioni non percepite;
che per la cassazione della sentenza proponeva ricorso la SF Servizi srl affidandolo a 3 motivi;
che il B. proponeva controricorso per resistere alla società ed appello incidentale affidato ad un unico motivo;
che la società depositava ulteriori memorie in cui eccepiva la tardività del ricorso incidentale ;
Considerato
1) – che preliminarmente deve ritenersi tardivo il ricorso incidentale, relativo alla statuizione sulla giusta causa del licenziamento, in quanto notificato il 22.5.2013 e quindi oltre i termini di cui all’art. 370 c.p.c (il ventesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso principale: nel caso di specie il 29.4.2013);
2) – che accertata la “persistenza” della statuizione inerente la giusta causa del recesso, devono valutarsi le censure del ricorso principale;
3) – che con il primo motivo la società denuncia la nullità della sentenza o del procedimento, ex art. 360 n. 4 c.p.c, per omessa pronuncia sulla domanda di condanna alla restituzione delle somme versate al B., con violazione dell’art. 112 c.p.c., a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di indennità di cessazione del rapporto, oltre rivalutazione ed interessi legali.
Sostiene la società che, in conseguenza dell’accoglimento dell’appello incidentale e dell’accertamento della giusta causa di recesso, la Corte avrebbe dovuto anche condannare il B. alla restituzione di quanto versato dalla società in esecuzione della sentenza del Tribunale.
Il motivo risulta fondato atteso che la domanda di restituzione era stata avanzata nel ricorso in appello, come correttamente riportato nel ricorso dinanzi a questa Corte, ed era conseguenza diretta della ritenuta sussistenza della giusta causa del recesso, come accertata e dichiarata dalla Corte territoriale. Sul punto la sentenza deve quindi essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano affinché, esaminati gli atti e le domande espressamente formulate, possa pronunciarsi sulle somme richieste in restituzione;
4) – che con il secondo motivo parte ricorrente sottolinea la violazione degli artt. 1362 – 2° comma,1363 e 1366 c.c., in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c., con riguardo alla interpretazione dell’accordo risolutivo del 3 novembre 2003. La società ha in sostanza lamentato la violazione dei criteri interpretativi legali nella lettura del contratto richiamato, per la parte in cui era stabilita la cessazione del rapporto di sub-agenzia per mutuo consenso. Non è ben comprensibile in cosa risultino violati i criteri ermeneutici, atteso che l’esame svolto dalla corte sulle singole clausole del contratto, soddisfa le regole interpretative sia letterali che relative alla volontà delle parti di mantenere comunque, pur con diversa regola e forma contrattuale , il rapporto tra le stesse. Il motivo risulta quindi infondato;
5) – che il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti (art. 360 n. 3 cpc), in ordine alla errata interpretazione dell’art. 11 bis del contratto stipulato in data 1 settembre 2004 inerente alla corresponsione del premio fedeltà e con violazione dell’art. 1366 cc, dispositivo del canone interpretativo della buona fede.
Si deve premettere la tempistica dei contratti, tutti intercorsi senza soluzione di continuità: 1° contratto del 1.7.2000- sub-agenzia; 2° contratto gennaio 2001 – sub-agenzia; 3° patto (3 novembre 2003) di risoluzione per mutuo consenso del precedente contratto con contestuale impegno a mantenere collaborazione tra le parti (procacciamento affari); 4° contratto 1.9.2004 di sub agenzia.
La questione del premio di fedeltà è inerente alla interpretazione dell’art. 11 bis dell’ultimo contratto che richiede la pregressa attività continuativa di 5 anni in via esclusiva, che, solo ci sarebbero, in considerazione della unitarietà del rapporto, comprensivo degli undici mesi intermedi di “procacciamento di affari”.
La Corte territoriale aveva ritenuto che la scelta delle parti di mantenere l’accantonamento del premio fedeltà (clausola n. 5 del patto 3 novembre 2003), anche alla luce dell’impegno della mandante a trovare una nuova soluzione di collaborazione con il B., fosse elemento significativo non solo della persistenza ed unitarietà del rapporto di collaborazione, ma del mantenimento del predetto premio anche nel periodo in cui il B. era stato formalmente un “procacciatore”.
A tal riguardo la clausola n. 5) del contratto stipulato tra le parti nel novembre 2003 aveva stabilito espressamente l’accantonamento del premio fedeltà anche in ragione dell’impegno a mantenere la collaborazione (art. 6 successivo dello stesso accordo).
Nessuna violazione del principio di buona fede nella interpretazione del contratto è rinvenibile nel ragionamento della Corte e nella analisi interpretativa delle norme che letteralmente prevedono il mantenimento dell’accantonamento, certamente finalizzato alla successiva erogazione del premio, e ciò nella piena consapevolezza delle parti che tale disposizione si inseriva in un rapporto di procacciamento di affari e non in un rapporto di sub agenzia.
Nessun rilevo assume a riguardo la esistenza della giusta causa del recesso della società, in quanto legato a fatti successivi a tale pattuizione e non interferenti con le condizioni cui l’art. 11 bis aveva legato l’erogazione del premio (attività continuativa per cinque anni in via esclusiva). Il motivo deve quindi essere rigettato attesa la infondatezza del vizio denunciato.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale; rigetta il secondo e terzo motivo. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello dì Milano, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.