COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI SICILIA – Sentenza 29 maggio 2018, n. 2197
Riscossione – Omessa notifica degli atti prodromici – Avviso di accertamento e cartella esattoriale
Svolgimento del processo
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo la società L.B. di P.G. e C impugnava l’intimazione di pagamento n. 2962 0129055712645000, relativa al mancato pagamento della cartella esattoriale n 29620020093272911 recante iscrizione a ruolo di Iva ed Ilor anno 1996, derivante dall’accertamento n.RJM2000187 non opposto.
La società ricorrente eccepiva:
1. Illegittimità dell’intimazione di pagamento per carenza di elementi identificativi essenziali e di sottoscrizione
2. Nullità dell’intimazione di pagamento per mancata notifica della prodromica cartella di pagamento -vizio di motivazione dell’intimazione di pagamento.
3. Mancata notifica del prodromico avviso di accertamento — intervenuta decadenza dell’azione di riscossione – prescrizione.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate che eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, in quanto gli atti, di cui si chiede dichiararne la illegittimità, riguardano cartelle esattoriali notificate tutte in date anteriori ai 60 gg, per le quali sono spirati tutti i termini di impugnazione ex art. 21 D.Lgs 546/92.
Chiedeva venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che il ricorso atteneva esclusivamente vizi della procedura esecutiva.
Si costituiva in giudizio la Riscossione Sicilia sostenendo la legittimità dell’intimazione di pagamento, stante la regolare notifica della cartella esattoriale.
Con sentenza n. 599/6/12 del 13.12.12 – 31-12-12 la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo sez. 16, accoglieva il ricorso ed annullava gli atti impugnati, condannava Riscossione Sicilia alle spese di giudizio liquidandole in €.1.800.00 da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate. Evidenziando che l’iscrizione a ruolo derivava da mancata opposizione alla notifica di un accertamento di imposta. Chiedeva in via preliminare l’esclusiva legittimazione passiva del concessionario della riscossione e la sua chiamata in causa.
La Riscossione Sicilia interveniva al presente procedimento con controdeduzioni ed appello incidentale, eccependo:
1. Infondatezza dell’appello nella parte in cui ritiene indispensabile la chiamata in causa del Concessionario della riscossione e chiede dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell’Ente impositore.
2. In via incidentale impugna la sentenza appellata nella parte in cui ha compensato le spese di lite con l’Agenzia delle Entrate condannando al pagamento delle spese liquidate solo la Riscossione Sicilia -violazione del principio della soccombenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente và osservato che tanto l’Agenzia delle Entrate che Riscossione Sicilia nulla dicono o quantomeno nulla provano per contrastare quella parte della sentenza appellata, in ordine alla omessa notifica degli atti prodromici (avviso di accertamento e cartella esattoriale).
Va altresì respinta la richiesta dell’Agenzia delle entrate di carenza di legittimazione passiva, in quanto la controversia non è limitata agli atti della riscossione ma ha interessato anche l’atto di accertamento del quale è stato eccepita la mancata notifica.
Evidenziando che alla eccezione di mancata notifica dell’avviso di accertamento, formulata dalla società contribuente, l’Agenzia delle Entrate nulla ha prodotto in grado di contrastare l’eccezione.
Và accolta, per violazione del principio della soccombenza, l’eccezione di Riscossione Sicilia contro la sentenza appellata nella parte in cui ha compensato le spese di lite con l’Agenzia delle Entrate condannando al pagamento delle spese liquidate solo la Riscossione Sicilia.
La richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata pur mancando l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese. (Cass. 6 aprile 2006, n. 8085).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza Impugnata, si conferma il merito della stessa, stabilendo che le spese di giudizio indicate nella stessa vengano ripartite in parti uguali tra l’Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia. Condanna le parti appellanti al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, quantificandole in €.1.200.00 oltre accessori per ciascuna delle parti. Con distrazione delle spese, di entrambi i gradi, in favore del difensore distrattario Avv. D.A.
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