CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 giugno 2018, n. 15028
Rapporto di lavoro – Giornalismo – Collaboratori – Sussistenza della subordinazione – Prova – Verbale ispettivo
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 4450 del 2012, la Corte d’Appello di Roma ha in parte accolto, confermando il giudizio relativo alla sussistenza di un rapporto di lavoro limitatamente alla sola posizione di L. B. (inquadrato come redattore ordinario e fotoreporter) le impugnazioni proposte sia dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiano “G. A.” (INPGI) che da F. Editoriale s.p.a (F.), avverso la sentenza di primo grado che, accogliendo parzialmente l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da F. nei riguardi dell’INPGI, aveva dichiarato sussistenti i rapporti di lavoro giornalistico subordinato, e quindi dovuti i contributi pretesi, in relazione ai giornalisti B., C. e S., ed insussistenti quelli relativi a C., D N., G., G., L., S. e T. per i periodi per ciascuno indicati, che erano stati indicati tutti in regime di subordinazione, quali redattori ordinari o collaboratori fissi, a seguito di verbale di accertamento n. 54/2003.
2. Avverso tale sentenza INPGI ricorre per cassazione sulla base di cinque motivi. F. ha proposto controricorso e ricorso incidentale fondato su quattro motivi, illustrati da memoria, cui INPGI risponde con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Il primo, articolato, motivo del ricorso principale ha per oggetto la denuncia di nullità della sentenza e del procedimento, la violazione e falsa applicazione di norme regolatrici del procedimento (artt. 104, 112, 115, 132 n.4, 277 cod. proc. civ.), nonché l’omesso esame di un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e 360 n. 4 cod. proc. civ.) in ragione della genericità delle motivazioni addotte dalla sentenza al fine di negare la subordinazione senza tener conto della specificità delle prestazioni rese dai singoli giornalisti ed, in particolare, della differenza esistente tra la figura del redattore ordinario e quella del collaboratore fisso secondo le previsioni del c.c.n.l di categoria. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle risultanze delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio.
2. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 cod. civ. in materia di onere della prova ed efficacia probatoria dei verbali ispettivi INPGI in ragione del fatto che l’intrinseca efficacia probatoria riconosciuta al verbale ispettivo avrebbe potuto essere limitata solo dalla prova rigorosa, da fornirsi da parte del datore di lavoro, dell’assenza della messa a disposizione delle energie lavorative dei propri collaboratori.
3. Il terzo motivo del ricorso principale attiene alla denuncia di violazione e o falsa applicazione di norme di legge e di contratto collettivo nazionale di lavoro in relazione all’art. 2094 cod. civ., all’art. 2 del c.c.n.I. giornalistico d.p.r. 153/1961) agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e denuncia anche motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine al mancato riconoscimento della continuità del vincolo e della messa a disposizione dell’attività tra una prestazione e l’altra dei collaboratori fissi.
4. Il quarto motivo ha per oggetto la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di legge e di contratto collettivo nazionale di categoria in relazione all’art. 2094 cod. civ., all’art. 1 del c.c.n.I. giornalistico d.p.r. 153/1961, agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in relazione alla posizione del fotografo S., per il quale è stato chiesto l’inquadramento nella qualifica di redattore ordinario ex art. 1 e motivazione insufficiente e contraddittoria.
5. Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la contraddittorietà della motivazione (art. 360 primo comma n. 3 e n. 4 e n. 5 cod. proc. civ.) in ragione dell’esclusione della natura subordinata dell’attività svolta dai collaboratori fissi con la sola eccezione del C., senza consentire all’INPGI di procedere all’escussione dei testi.
6. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia, relativamente all’asserito redattore ex art. 1 c.c.n.I. L. B., violazione e falsa applicazione di norme regolatrici del procedimento ed omesso esame di un punto decisivo della controversia, ravvisato nella genericità della motivazione addotta per giustificare il giudizio sulla sussistenza della subordinazione, senza alcun accenno alle effettive mansioni svolte dal medesimo B. sulle quali avevano riferito i testimoni.
7. Il secondo motivo del ricorso incidentale ha per oggetto la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di legge e di contratto collettivo
nazionale di categoria in relazione all’art. 2094 cod.civ., all’art. 2 del c. c.n.I.g d.p.r. 153/1961) agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in relazione all’inquadramento dell’attività svolta dal B. all’interno della figura del redattore ai sensi del c.c.n.I. giornalisti.
8. Il terzo motivo del ricorso incidentale denuncia la nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 primo comma nn. 3) e 4) cod. proc. civ.) per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo della controversia laddove si era accolta la pretesa dell’INPGI relativamente alla natura subordinata dell’attività del B., senza dare ulteriore corso alla prova offerta dalla società sempre in primo grado e debitamente.
9. Il quarto motivo di ricorso incidentale ha per oggetto l’affermata violazione e falsa applicazione, quanto ai conteggi ed al regime sanzionatorio applicato dall’INPGI, della legge n. 388 del 2000.
10. I motivi del ricorso principale ed i primi tre del ricorso incidentale, in quanto connessi ed in parte speculari relativamente alla posizione di B., vanno trattati congiuntamente e sono tutti infondati. In particolare si lamenta, sovrapponendo in sostanza in modo inammissibile e contraddittorio il vizio di inadeguata motivazione a quello di inesistenza della motivazione, che la Corte territoriale abbia di fatto eluso l’obbligo di motivazione, non procedendo ad una corretta sussunzione dei profili professionali emergenti dal materiale istruttorio all’interno delle figure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, all’art. 1, con riferimento alla figura del redattore ordinario per quanto riguarda Franco S. e L. B., ed all’art. 2 con riferimento alle figure dei collaboratori fissi, per quanto riguarda gli altri professionisti o pubblicisti oggetto dell’accertamento ispettivo.
11. La sentenza impugnata, ha affermato che spetta all’INPGI l’onere di provare i presupposti degli obblighi contributivi derivanti dei pretesi rapporti di lavoro giornalistico subordinato intercorsi tra F. ed i soggetti indicati nel verbale ispettivo, B., C., C., D. N., G., G., L. e S.; sono stati, inoltre, riportati gli indici della subordinazione contenuti nelle previsioni astratte del c.c.n.I.g. agli artt. 1 e 2 (continuità della prestazione intesa come assicurazione della propria prestazione volta a soddisfare le esigenze informative di uno specifico settore; vincolo di dipendenza, responsabilità di un servizio) e tali indici sono stati confrontati con le circostanze dedotte in sede ispettiva e le testimonianze acquisite in sede giudiziale, traendo la conclusione dell’assenza della stabile disposizione a favore dell’editore – per evaderne richieste variabili frutto di direttive specifiche – anche nell’intervallo tra un prestazione e l’altra per le posizioni dei supposti collaboratori fissi C., Della N., G., G., L. e T.
12. Inoltre, per la posizione di B. C., la Corte territoriale ha evidenziato che la stessa aveva affermato di intrattenere plurime collaborazioni fisse anche con altri editori ed in caso di ferie doveva solo indicare un sostituto, mentre Della N. aveva riconosciuto di aver proposto solo occasionalmente alcuni articoli a contenuto fiscale; G. aveva riferito di occuparsi non di un settore specifico a lui assegnato ma di argomenti vari, L. aveva evidenziato l’occasionalità degli articoli redatti in numero limitato come per quelli predisposti da G. in relazione alla squadra di basket.
13. Quanto, poi, alla posizione di B., S. e C., la sentenza impugnata ha esaminato i contenuti delle dichiarazioni testimoniali ed ha evidenziato che solo il B. era costantemente a disposizione della redazione centrale, scriveva quasi quotidianamente articoli e veniva pagato in misura fissa, mentre C. non aveva obblighi di presenza né assicurava la piena disponibilità, così come S. che aveva una propria agenzia fotografica.
14. Tale struttura argomentativa della motivazione che dà conto del procedimento logico giuridico adottato esclude che possa trovare conferma la denuncia di insussistenza della motivazione stessa, determinante il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, che ricorre allorché essa sia priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (Cass. n. 19956 del 2017; Cass. n. 16581 del 2009).
15. Neppure ricorre il vizio di motivazione carente o contraddittoria, di cui all’art. 360 primo comma n. 5) cod. proc. civ. nella stesura precedente a quella introdotta dal d.l. n. 83 del 2012 conv. in legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, che la parte ricorrente ravvisa richiamando la maggiore attenzione per le concrete circostanze in fatto dimostrata dal primo giudice e non dalla Corte d’appello con ciò, inevitabilmente, richiedendo al giudizio di legittimità di ripercorrere le medesime valutazioni in punto di fatto.
16. Questa Corte di cassazione, a tal proposito, ha affermato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione. ( Cass. 19547 del 2017; 29404 del 2017).
17. Nella fattispecie, il ricorrente principale ha rilevato che per i sette giornalisti per cui si erano chiesti contributi dovuti per i collaboratori fissi ex art. 2 c.c.n.I. giornalistico, si era escluso che gli stessi avessero responsabilità di un servizio o che fossero a disposizione della redazione del giornale senza considerare le testimonianze raccolte, ma così facendo non ha indicato alcun “fatto”, dedotto e non adeguatamente valutato nella sentenza impugnata, idoneo a giustificare una decisione diversa da quella assunta, limitandosi a denunciare in blocco la valutazione compiuta dai giudice e a proporne una diversa per cui il motivo è, per tali versi, inammissibile. Stessa valutazione va fatta con riguardo al ricorso incidentale quanto al primo motivo, formulato specularmente a quello principale.
18. La sentenza impugnata ha affermato correttamente che è l’INPGI l’attore, cioè colui che esercita una pretesa. Rettamente, pertanto, la Corte di Appello ha richiesto che fosse l’INPGI a provare il proprio assunto (vale a dire la natura subordinata dei rapporti di lavoro) ed ha ritenuto che tale prova non fosse desumibile dai verbali ispettivi né dalle dichiarazioni rese da terzi. Tale apprezzamento è incensurabile in questa sede, siccome sorretto da adeguata motivazione per le ragioni già sopra esplicitate. Né tale regola subisce eccezioni nel rito del lavoro (Cass. 15 luglio 2009, n. 16499). In particolare, l’accertamento, sulla base delle risultanze probatorie, delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e la valutazione delle stesse, ai fini dell’inquadramento spettantegli secondo la disciplina collettiva, si risolvono in un giudizio di fatto del giudice del merito, che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici (ex plurimis: Cass., n. 1127 del 1983; Cass., n. 26233 del 2008; Cass., n. 28284 del 2009).Ciò vale anche con riguardo all’individuazione dell’inquadramento da attribuire al lavoratore nell’ipotesi di svolgimento di attività promiscue e alla determinazione delle mansioni da considerare prevalenti, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l’individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore.
19. Nella stessa ottica, è stato affermato che anche alla valutazione del contenuto dell’attività giornalistica va attribuita natura di accertamento di fatto, come tale insuscettibile di sindacato in sede di legittimità (v. Cass., n. 13814 del 2008). Peraltro, con riferimento alle figure professionali di cui si discute nel presente giudizio, da tempo sono consolidati gli indirizzi secondo cui: costituisce attività giornalistica – presupposta, ma non definita dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull’ordinamento della professione di giornalista – la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio, del programma o della testata nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l’inserimento continuativo del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa (Cass. n. 17723 del 2011).
20. Per la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il carattere subordinato della prestazione del giornalista presuppone la messa a disposizione delle energie lavorative dello stesso per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione, di cui assume la responsabilità, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obbiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, ciò che rende la sua prestazione organizzabile in modo strutturale dalla direzione aziendale (cfr. fra le tante Cass. nn. 833 del 2001, 4797 del 2004, 11065 del 2014 e da ultimo 8144 del 2017).
21. A tale parametro normativo si è attenuta la Corte territoriale nello scrutinio delle risultanze istruttorie, indipendentemente dal fatto che, per argomentare l’insussistenza di prova circa la sussistenza del vincolo di permanente disponibilità, abbia desunto indizi dalle concrete modalità con cui la prestazione si era di fatto svolta ed, in particolare, sulla mancata prova dell’assenza di obbligo di mantenersi reperibile e sulla prova del potere di iniziativa sulla produzione dei pezzi giornalistici.
22. Quanto, infine, al quarto motivo del ricorso incidentale, il profilo relativo all’entità della contribuzione pretesa si palesa inammissibile perché privo di specificità dal momento che esso si limita a rilevare che non sarebbero risultate provate attività a tempo pieno; inoltre, va dichiarata la infondatezza del profilo relativo alla violazione di legge sul regime sanzionatorio, posto che la pretesa applicabilità all’INPGI del nuovo regime delle sanzioni di cui all’art.116 comma 20 legge 388/2000, contrasta con la giurisprudenza di questa Corte la quale, dopo la prima pronuncia indicata da F. (Cass. n. 6680 del 2002), ha affermato in modo meditato, con indirizzo oramai consolidato, che la legge 388 del 2000 non è applicabile all’INPGI automaticamente, poiché l’Istituto, per assicurare l’equilibrio del proprio bilancio in ottemperanza dell’obbligo di cui all’art. 2 del d.igs. n. 509 del 1994, ha il potere di adottare autonome deliberazioni (Cass. 12208 del 2011).
23. Il ricorso principale e quello incidentale vanno quindi rigettati e le spese del giudizio di legittimità, data la reciproca soccombenza, vanno compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale , a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale , a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.