CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 giugno 2018, n. 15366
Tributi – Accertamento – Redditi di impresa – Costi fittizi – Indeducibilità – Modifica della motivazione dell’accertamento
Fatti e ragioni della decisione
La E. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza della C.T.R. Friuli Venezia Giulia indicata in epigrafe che, rigettando l’appello proposto dalla contribuente, ha confermato la sentenza resa dal giudice di primo grado con la quale era stato ritenuto legittimo l’avviso di accertamento emesso per recupero a tassazione di Iva, Irap ed Ires per l’anno 2006 in dipendenza di costi ritenuti indeducibili dall’ufficio.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Con l’unico motivo proposto la ricorrente prospetta la nullità della sentenza per omesso esame della questione relativa al fatto che l’Ufficio avrebbe mutato, nel corso del giudizio di merito, la motivazione dell’avviso di accertamento.
Il motivo è infondato. Non può infatti ritenersi che la CTR abbia omesso l’esame della censura esposta dall’appellante in ordine al vizio di motivazione della pretesa fiscale per avere l’Ufficio modificato i termini della contestazione in corso di causa. Ed invero, la CTR ha dettagliatamente ricostruito gli elementi posti a base della ripresa a tassazione, individuandoli nell’inesistenza delle prestazioni risultanti dalle fatture, viepiù corroborata dagli esiti delle indagini penali che avevano dunque confermato l’indeducibilità dei costi in capo alla contribuente – con conseguente indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti-. Da ciò è agevole desumere che l’eccezione relativa alla modifica della motivazione dell’accertamento – specificamente esposta nella parte in fatto dalla CTR – cfr.pag.2, cpv. sentenza impugnata – sia stata implicitamente rigettata dal giudice di merito, escludendo che proprio il dettagliato compendio probatorio indicato a pag.6 della sentenza impugnata non consentiva in alcun modo di individuare una mutatio delle ragioni poste a base della pretesa adottata dall’Ufficio nel corso del giudizio.
Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dalla ricorrente in memoria, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art.13 comma 1 quater del dPR n.115/2002 per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art.13 comma 1 quater del dPR n.115/2002 per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.