CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 giugno 2018, n. 15559
Tributi – IRAP – Professionista (dottore commercialista ) – Presupposto di autonoma organizzazione – Plurimi e non occasionali rapporti con altri esercenti la medesima attività – Incarichi attinenti alla stessa attività professionale – Pluralità di studi professionali
Fatti e ragioni della decisione
R.R.F., esercente la professione di commercialista, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio, indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello dell’Ufficio con riguardo all’IRAP pretesa nei confronti del contribuente per l’anno 2008. Secondo la CTR il presupposto dell’IRAP risultava dimostrato dagli elevati redditi conseguiti dal professionista, nonchè dai compensi corrisposti a terzi professionisti operanti nel medesimo settore del contribuente, dall’esistenza di due sedi lavorative e dai beni strumentali, rilevando in ogni caso gli importi ritratti dall’attività di amministratore e sindaco di società che, pur non essendo stati maturati sulla base di un’autonoma organizzazione, integravano comunque il reddito complessivo tratto sulla base di un’attività professionalmente organizzata con le caratteristiche dell’autonoma organizzazione.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Con il primo motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 2 d.lgs.n. 446/1997. La CTR avrebbe errato nel considerare i redditi corrisposti a terzi, aventi natura occasionale e la duplicità di studi, in quanto uno degli immobili era la di lui abitazione e i modesti beni strumentali.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’erroneità della sentenza, sempre sotto il profilo di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs.n.446/1997, avendo la CTR considerato i redditi derivanti dall’attività di sindaco e amministratore in modo unitario con gli ulteriori redditi dallo stesso ritratti.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, recentemente ribadito dalle Sezioni Unite, in base al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, (come modificato dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, art. 1), con riferimento ai proventi dell’attività professionale svolta da un lavoratore autonomo (o un professionista), il presupposto impositivo Irap (autonoma organizzazione) sussiste quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che ecceda la soglia di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive (Cass. Sez.Un. n. 9451/2016).
Pertanto, pur essendo ai fini del presupposto impositivo Irap irrilevante l’ammontare dei compensi percepiti dal contribuente (Cass. n. 547/2016; Cass. n. 4929/2012), va evidenziato che la CTR ha correttamente valorizzato, al fine di individuare il presupposto costitutivo dell’IRAP, tanto l’esistenza di plurimi e non occasionali rapporti del professionista con altri esercenti la medesima attività del predetto ai quali venivano affidati incarichi attinenti alla stessa attività professionale svolta, quanto la pluralità di studi professionali.
Orbene, non può revocarsi in dubbio che gli elementi appena esposti integrano il presupposto impositivo del tributo in parola, se solo si consideri che il professionista utilizzatore in forma stabile – come ha accertato la CTR- di altri professionisti per lo svolgimento di lavori per suo conto conclama la presenza dell’elemento organizzativo – cfr. Cass. n. 8834/2009 e Cass. n. 20610/2016 -.
Anche il riferimento alla duplicità dello studio professionale non poteva che integrare il presupposto impositivo -cfr. Cass. n. 19011/2016-.
Sulla base di tali considerazioni il motivo di ricorso va rigettato.
Il secondo motivo è assorbito in relazione al rigetto del primo motivo.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione al recente intervento delle S.U., dando atto, ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dell’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dell’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2012.
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