CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 giugno 2018, n. 16040
Rapporto di agenzia – Spettanza dell’indennità di cessazione e di preavviso – Decreto ingiuntivo – Opposizione – lnammissibilità per tardiva proposizione – Non sussiste – Ipotesi di giudicato interno, rilevabile in ogni stato e grado del processo
Rilevato
che con sentenza in data 2 aprile 2013, la Corte d’appello di Ancora rigettava l’appello principale proposto da M.D.M. (per inammissibilità e comunque infondatezza dell’eccezione di inammissibilità, per tardività, dell’opposizione della società preponente e difetto di prova, nel merito, dei presupposti del vantaggio persistente a profitto della preponente) e quello incidentale da G.P. s.p.a. (per analogo difetto della sussistenza della giusta causa di recesso) avverso la sentenza di primo grado, che, in parziale accoglimento dell’opposizione della società preponente al decreto ingiuntivo della propria agente, aveva escluso la spettanza alla seconda dell’indennità di cessazione ai sensi dell’art. 1751 c.c., ma riconosciuto l’indennità di preavviso;
che avverso tale sentenza l’agente ricorreva per cassazione con due motivi, cui resisteva la società con controricorso;
che M.D.M. ha comunicato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
Considerato
che la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 152, 153, 641 in relazione agli artt. 416, secondo comma, 345, secondo comma e 434 c.p.c., per la non tardività, invece erroneamente ritenuta dalla Corte territoriale, dell’eccezione di non tempestività della proposizione a decreto ingiuntivo, in quanto in senso lato e come tale rilevabile d’ufficio (primo motivo); violazione o falsa applicazione dell’art. 8 I. 890/1982 in relazione agli artt. 641, primo comma e 645 c.p.c., per la tardiva o proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo (depositata il 7 ottobre 2009), oltre il termine di quaranta giorni prescritto dalla data della notificazione del predetto decreto “a decorrenza successiva”, avutasi per compiuta, a seguito del mancato ricevimento da parte del destinatario temporaneamente assente dall’indirizzo, il 27 agosto 2009, data di invio della raccomandata di avviso di deposito presso l’ufficio postale del piego raccomandato, a norma dell’art. 8, quarto comma l. 890/1982 (secondo motivo);
che il collegio ritiene che i due motivi, congiuntamente esaminabili per stretta connessione, siano fondati;
che è rilevabile d’ufficio l’inammissibilità dell’opposizione, per sua tardiva proposizione, configurandosi un’ipotesi di giudicato interno, rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass. 19 aprile 1982, n. 2387; Cass. 26 marzo 1991, n. 3258; Cass. 6 giugno 2006, n. 13252);
che la notifica del decreto ingiuntivo, a mezzo di ufficiale giudiziario tramite il servizio postale con raccomandata a.r. e deposito, per temporanea assenza del destinatario, presso l’ufficio postale con il contestuale invio della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata a.r. (in data 17 agosto 2009), si è perfezionata il 27 agosto 2009, per il decorso di dieci giorni, a norma dell’art. 8, secondo e quarto comma L. 890/1982, dalla spedizione della suddetta comunicazione (Cass. 1 febbraio 2012, n. 1418; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26088; Cass. 10 marzo 21017, n. 6242); che pertanto l’opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, in quanto depositata il 7 ottobre 2009 e pertanto oltre il termine di quaranta giorni (con scadenza il 6 ottobre 2009, non prorogabile ai sensi dell’art. 155, quarto e quinto comma c.p.c.) prescritto dall’art. 641 c.p.c., è inammissibile;
che dalle superiori argomentazioni discende l’accoglimento del ricorso del ricorso, con la cassazione della sentenza e la decisione, ai sensi dell’art. 382, terzo comma c.p.c., di improponibilità dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con la regolazione delle spese dell’intero processo secondo il regime di soccombenza;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza e, decidendo ai sensi dell’art. 382, terzo comma c.p.c., dichiara che l’opposizione al decreto ingiuntivo non poteva essere proposta.
Condanna la società alla rifusione, in favore di M.D.M., delle spese dell’intero processo, che liquida: per il primo grado, in € 150,00 per esborsi e € 1.500,00, per compensi professionali; per il grado di appello, in € 200,00 per esborsi e € 3.000,00, per compensi professionali; per il giudizio di legittimità, in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00, per compensi professionali; tutto oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
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