AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 19 giugno 2018, n. 45/E
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 1, commi 745 e 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
L’articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che “Le agevolazioni di cui all’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l’unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all’allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente”.
Il successivo comma 746 del citato articolo 1 della legge n. 205/2017, dispone che “Per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015, le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione”.
Inoltre, il comma 748 del medesimo articolo 1 precisa che, per quanto non diversamente previsto dai commi 745 e 746, si applicano le disposizioni di cui allo stesso articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Infine, con decreto direttoriale del 28 maggio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni in argomento.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “Z149” – denominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti – art. 1, comma 745, della legge n. 205/2017”;
– “Z150” – denominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese individuali e familiari per riduzione versamenti – art. 1, comma 746, della legge n. 205/2017”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.
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