CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 giugno 2018, n. 16097
Tributi – Contributi consortili – Obbligo di versamento – Giudicato esterno – Mancanza d’intesa tra Consorzio ed Autorità d’ambito – Carenza del potere del Consorzio di esigere i contributi consortili – Effetto – Insussistenza dell’obbligazione contributiva
Ragioni della decisione
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che il ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:
La CTR dell’Umbria, con sentenza n. 521/2/2016, depositata il 28 ottobre 2016, notificata il 24 novembre 2016, rigettò l’appello proposto dal Consorzio della Bonificazione Umbra (di seguito, per brevità, Consorzio) nei confronti di Umbra Acque S.p.A. (di seguito società), gestore dei Servizi idrici integrati, avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Perugia, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avvisi bonari di pagamento per contributi consortili afferenti al cd. beneficio di scolo relativi agli anni dal 2009 al 2011, ritenendo sul punto la sussistenza di giudicato esterno, preclusiva della richiesta del Consorzio.
Avverso la sentenza della CTR il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria.
La società resiste con controricorso.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nella parte in cui la decisione impugnata, violando la regola della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avrebbe d’ufficio affermato che l’accertamento contenuto nella sentenza n. 180/1/2011 resa tra le parti dalla CTP di Perugia, divenuta definitiva in assenza d’impugnazione, che aveva annullato la cartella di pagamento emessa dal consorzio per la stessa causale per il medesimo anno d’imposta, potesse fare stato tra le parti nel presente giudizio, sebbene, peraltro, detta pronuncia fosse riferita a diversa annualità del contributo in oggetto ed avesse ritenuto l’illegittimità dell’atto ivi impugnato per motivi esclusivamente formali.
Il motivo è inammissibile.
Parte ricorrente ha espressamente articolato la censura come denuncia di un error in procedendo, che in realtà non sussiste, avendo (a prescindere anche dal fatto che la controricorrente ha indicato il luogo in cui detta eccezione è stata formulata nel giudizio di merito) questa Corte, in maniera costante, da Cass. sez. unite 25 maggio 2001, n. 226, in poi, affermato il principio della rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno, avuto riguardo alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti (più di recente, tra le altre, in senso conforme, Cass. sez. 1, 27 luglio 2016, n. 15627 e Cass. sez. lav. 3 aprile 2017, n. 8607), avendo la ricorrente tralasciato invece la censura della relativa statuizione come violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..
Né la questione della non debenza dei contributi per le annualità di riferimento può essere in questa sede posta dal ricorrente con la censura di cui al secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 166 del d. lgs. n. 152/2006 in combinato disposto con l’art. 21 della L. Regione Umbria n. 30/2004, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., adducendo in ogni caso l’erroneità in diritto della pronuncia impugnata per contrasto con il principio affermato dalla richiamata Cass. n. 3594/2014.
Invero la controricorrente ha depositato in allegato al controricorso la succitata sentenza della CTP di Perugia n. 180/1/2011 munita della relativa attestazione di passaggio in giudicato (documenti 2 e 3), che espressamente, riguardo all’anno 2008, ritiene insussistente l’obbligazione contributiva per carenza del potere del Consorzio di esigere i contributi consortili per la medesima annualità di riferimento coperta dal giudicato esterno tra le stesse parti, quanto alla mancanza d’intesa tra Consorzio ed Autorità d’ambito.
Si tratta di circostanza di fatto – dato incontroverso tra le parti – sussistente anche per le successive annualità 2009, 2010 e 2011 oggetto della presente controversia, atteso che solo nel 2012 è intervenuta la suddetta intesa tra Autorità d’Ambito e Consorzio che ha disposto espressamente solo con decorrenza dal primo gennaio 2012, nessun altro mutamento della situazione di fatto essendo nel contempo intervenuta tra le parti.
Ricorrono dunque, in presenza di comuni presupposti di fatto e di diritto, le condizioni che possano giustificare l’estensione alle annualità oggetto della presente controversia del giudicato esterno tra le stesse parti riferito a precedente annualità (2008) del tributo in esame secondo i principi affermati da Cass. sez. unite 16 giugno 2006, n. 13916 e dalla successiva giurisprudenza conforme, ciò comportando l’inammissibilità anche del secondo motivo.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13.