CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, Ordinanza n. 28486 depositata il 20 giugno 2018
Lavoro – Rimborso di somme a titolo di indennità di malattia, di indennità di maternità e di assegni familiari – Falsa attestazione di avvenuto pagamento – Intenzionalità – Difficoltà economica dell’azienda
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. C.W. ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 8/11/2017 della Corte di appello di Lecce, che ha confermato quella del Tribunale di Lecce del 7/5/2015, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen., in relazione alla richiesta di rimborso di somme a titolo di indennità di malattia, di indennità di maternità e di assegni familiari, di pertinenza di una dipendente, di cui nei prospetti paga era stato attestato falsamente l’avvenuto pagamento.
Deduce vizio di motivazione, in quanto la Corte non aveva tenuto conto dei rilievi mossi in ordine alla mancanza dell’elemento intenzionale, a fronte della riconducibilità del fatto non all’intento appropriativo in danno di una dipendente, ma allo stato di difficoltà economica in cui versava l’azienda.
La Corte aveva omesso di valutare la circostanza del sopravvenuto pagamento delle somme, essendosi solo verificata una mancanza di contestualità tra versamento degli importi e percezione del conguaglio.
2. Il ricorso è inammissibile, perché volto a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, in assenza della deduzione di specifici vizi del ragionamento della Corte.
Va in realtà osservato come l’appello non si fosse fondato sul rilievo della mancanza di intenzionalità, nei termini prospettati in questa sede, essendo stato solo genericamente dedotto uno stato di difficoltà economica.
In ogni caso deve rilevarsi che l’assunto difensivo vale a delineare il movente ma non influisce sulla configurabilità dell’elemento soggettivo in relazione alla richiesta di rimborso riferita a somme non versate, dovendosi rimarcare che il reato si era perfezionato nel momento in cui il ricorrente aveva consolidato il diritto a pagare somme inferiori nel falso presupposto del versamento di indennità non erogate al dipendente, ciò che all’evidenza non interferisce con situazioni di difficoltà economica, costituenti semmai lo sfondo della condotta e il movente dell’azione illecita.
3. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.