CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 giugno 2018, n. 16150
Compenso per lavoro straordinario – Differenze retributive – Rigoroso onere probatorio, non surrogabile dalla valutazione equitativa del giudice – Accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato
Fatti di causa
Con sentenza in data 14 agosto 2012, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto da G.M. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di condanna di C.O.I. (già O.) s.p.a. al pagamento, in proprio favore per differenze retributive (a titolo di straordinario, reperibilità e inquadramento inferiore a quello spettante per le mansioni effettivamente svolte: IV anziché III livello), della somma di € 25.506,72 oltre accessori, nonché, previo accertamento del nesso causale tra la condotta ostile e discriminatoria subita e la lesione all’integrità psico-fisica patita, al risarcimento del danno biologico in misura da liquidare previa C.t.u.
A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva la corretta esclusione dal primo giudice di una prestazione lavorativa straordinaria superiore a un’ora settimanale (36 anziché 35 ore settimanali), regolarmente retribuita: così come allegato dal lavoratore nel ricorso introduttivo del giudizio, in luogo delle 12 settimanali riferite da alcuni testi. Avverso tale sentenza G.M., con atto notificato il 13 agosto 2013, proponeva ricorso per cassazione con unico motivo, cui resisteva la società datrice con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 414, 345 c.p.c., 36 Cost., per esclusione del compenso per lavoro straordinario prestato per dodici ore settimanali, come riferito dai testi sentiti, sull’erroneo assunto dell’allegazione nel ricorso introduttivo di una sola ora di straordinario settimanale (trentaseiesima ora, in realtà rientrante nell’orario ordinario), avendo egli invece in esso allegato di avere “lavorato oltre l’orario di lavoro” senza percepire “quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario” , avendo poi nelle conclusioni chiesto anche la liquidazione di “somme comunque diverse che fossero state ritenute eque sulla scorta dei principi di cui all’art. 36 della Costituzione”.
2. Il motivo è infondato.
2.1. E’ noto come a carico del lavoratore, che agisca per ottenere il compenso alle ferie, sussista di un rigoroso onere probatorio (Cass. 16 febbraio 2009, n. 3714), non surrogabile dalla valutazione equitativa del giudice (Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389) e che la valutazione del suo assolvimento integri un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato (Cass. 25 maggio 2006, n. 12434).
2.2. Ebbene, il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell’onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo (nel caso di specie: diritto al compenso per lavoro straordinario): secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. s.u. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22738). Nel caso di specie, esso non è stato indubbiamente soddisfatto, come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale (per le ragioni esposte dal secondo all’ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza) dalla generica deduzione di avere “lavorato oltre l’orario di lavoro” senza percepire “quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario” , né dalla richiesta di liquidazione anche di “somme comunque diverse che fossero state ritenute eque sulla scorta dei principi di cui all’art. 36 della Costituzione”.
3. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.