CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 giugno 2018 n. 16265
Rapporto di lavoro – Trattamento retributivo accessorio – Accordo sindacale – Riduzione del compenso
Rilevato
1. che la Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato le sentenze emesse dal Tribunale di Palermo con le quali erano state rigettate le opposizioni proposte dall’Assessorato regionale ai lavori pubblici della Regione Siciliana nei confronti dei controricorrenti indicati in epigrafe, avverso i decreti ingiuntivi con i quali le era stato intimato il pagamento in favore dei suddetti lavoratori, componenti della segreteria tecnicoamministrativa della Sezione centrale e delle Sezioni periferiche dell’Ufficio Regionale per l’espletamento delle gare di appalto, di importi loro dovuti a titolo di trattamento retributivo accessorio per il periodo 21 settembre 2005 – 31 marzo 2007, sulla base della deliberazione n. 178 del 6 aprile 2006 della Giunta regionale siciliana.
2. che per la cassazione della sentenza resa in grado di appello l’Assessorato Regionale ai lavori pubblici della Regione Siciliana ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale resistono con controricorso i lavoratori.
Considerato
3. che con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 415, e 437 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto tardiva la richiesta di produzione da parte dell’Assessorato della copia dell’Accordo sindacale decentrato con il quale era stato ridotto sensibilmente il compenso preteso dai lavoratori mediante i ricorsi per decreto ingiuntivo e per non avere acquisito di ufficio tale Accordo;
4. che il ricorrente deduce la tempestività della richiesta sul rilievo che la ratifica di tale Accordo era intervenuta tra la parte datoriale e quella sindacale nel corso del giudizio di primo grado (in data 25 maggio 2007) e sostiene che in ogni caso, in applicazione del principio della ricerca della “verità materiale” la produzione di tale Accordo avrebbe dovuto essere ammessa attraverso l’esercizio dei poteri istruttori officiosi;
5. che il ricorso è inammissibile, in primo luogo, perché il ricorrente non ha riprodotto il contenuto dell’accordo sindacale della cui mancata acquisizione si duole, con specifico riguardo alla diversa quantificazione che sarebbe stata prevista dallo stesso, dedotta nel corso del motivo in modo generico, non evidenzia il carattere decisivo dello stesso (intesa la decisività come idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinare senz’altro una diversa ricostruzione del fatto, non come idoneità a determinare la mera possibilità o probabilità di una ricostruzione diversa (Cass. 3668/2013, 22979/2004, 3312/2018, quest’ultima pronunciata in fattispecie sovrapponibile a quella oggi in esame) e dunque della rilevanza della censura;
6. che il ricorso è inammissibile anche perché il ricorrente non si confronta minimamente con la statuizione impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha rilevato che l’Assessorato lungi dal produrre l’Accordo integrativo sottoscritto il 25 maggio 2007 nel termine di dieci giorni precedente l’udienza di discussione fissata dal giudice di primo grado, lo aveva depositato solo il 26.11.2009 (oltre un anno dopo la sua sottoscrizione);
7. che sono inammissibili, infine, le censure che addebitano alla Corte territoriale l’omesso esercizio dei poteri istruttori officiosi in quanto il ricorrente non ha specificato se e in quale atto del processo ha investito il giudice del merito di una specifica richiesta volta all’acquisizione dell’Accordo (Cass. 25374/2017, 22534/2014, 14731/2006);
8. che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;
9. che ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese di giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.
Ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.