CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 giugno 2018, n. 16252
Previdenza – INARCASSA – Trattamento pensionistico – Iscrizione alla gestione artigiani – Cancellazione dal ruolo previdenziale della Cassa – Restituzione dell’indebito pensionistico
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 656 del 2012, la Corte d’appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato le domande proposte dall’ingegner C.S. contro INARCASSA (Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti) tese ad ottenere il ripristino dell’importo della pensione della quale era titolare dal maggio 2002, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento del 15 settembre 2009 di cancellazione del S. dal ruolo previdenziale della Cassa dal 15 gennaio 1972 al 30 settembre 1976 in ragione della contemporanea iscrizione presso la gestione artigiani dell’INPS; la sentenza ha pure accolto la domanda riconvenzionale proposta da INARCASSA al fine di ottenere la restituzione dell’indebito pensionistico.
2. La Corte territoriale, incontestato in fatto che C.S. (iscritto ad INARCASSA dal 25 maggio 1963) era stato contemporaneamente iscritto alla gestione artigiani presso l’Inps dal 1.1.1972 al 30.9.1976 e che tale doppia iscrizione era vietata ai sensi dell’art. 2 della I. n. 1046 del 1971, rilevava l’erroneità della decisione del primo giudice il quale, nell’accertare la decadenza di INARCASSA dal potere di revisione degli iscritti, non aveva attribuito rilievo al fatto che C.S. aveva dichiarato falsamente per due volte, in sede di istruttoria della pratica di pensionamento e di liquidazione di un supplemento, di non essere stato iscritto presso altra gestione.
3. Ad avviso della Corte tale condotta impediva l’applicazione della decadenza quinquennale in mancanza del rispetto degli obblighi di comunicazione e trasparenza gravanti sull’iscritto; inoltre, l’appellato non aveva dimostrato che l’iscrizione presso la Gestione Artigiani non era stata corrispondente all’effettivo esercizio della relativa attività.
4. Avverso la sentenza d’appello C.S. propone ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi. INARCASSA resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. 3 gennaio 1981, n. 6, art. 21) ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., l’ingegner C.S. censura la sentenza impugnata laddove la stessa ha disapplicato la norma richiamata che stabilisce che la Giunta esecutiva di INARCASSA ha la espressa facoltà di provvedere alla revisione degli iscritti, con riferimento ai requisiti di continuità nell’ultimo quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell’anzianità di iscrizione i periodi per i quali entro il medesimo termine detta continuità non risulti dimostrata, sulla base di un insussistente doloso occultamento di informazioni dovute e non considerando gli arresti della giurisprudenza di legittimità costituiti da Cass. SS.UU. n. 13289 del 2005 e Cass. n. 3319 del 2006 secondo cui il decorso del quinquennio, anche quello precedente all’entrata in vigore della legge, priva la Cassa del potere di accertare negativamente il requisito pensionistico, se non altro dalla data del pensionamento, trattandosi di una ipotesi di decadenza per l’esercizio della revisione, espressione di un principio di sicurezza sociale posto a tutela dell’affidamento dell’iscritto ed alla luce dell’art. 38 della Costituzione.
2. Il secondo motivo deduce contraddittoria ed erronea motivazione (art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ.) in ordine all’asserito comportamento doloso addebitato al ricorrente e che sarebbe emerso dai documenti acquisiti in giudizio, consistenti nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio dell’aprile 2002 e del febbraio 2009. A tali dichiarazioni, che, ad avviso della Corte territoriale, avevano reso inevitabile l’errore della Cassa nel ritenere sussistenti i presupposti per la iscrizione negli anni 1972-1976, non poteva attribuirsi tale effetto dal momento che negli anni 2002 e 2009 la Cassa aveva perso il potere di revisione con riferimento al periodo contestato. In ogni caso, non era stata fornita alcuna informazione difforme dal vero perché la dichiarazione aveva avuto ad oggetto la circostanza di « non essere soggetto ad alcuna forma di previdenza dalla data di iscrizione alla Cassa del 22 maggio 1963 al 28 aprile 2002 » e di tale dichiarazione doveva intendersi il senso sostanziale, riferito cioè all’effettivo esercizio della diversa attività; neppure erano state omesse comunicazioni obbligatorie poiché, tra il 1972 ed il 1976, l’obbligo di tali comunicazioni non era vigente, dal momento che l’obbligo di informare sulla eventuale iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria era stato introdotto solo a seguito dell’entrata in vigore dello Statuto di INARCASSA e cioè dal 28 novembre 1995.
3. Il terzo motivo ha per oggetto la violazione e o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 2 I. n. 1046 del 1971 e l’incongrua, erronea ed omessa motivazione in punto di svolgimento di attività d’impresa da parte dello stesso ricorrente, dal momento che, a prescindere dal perfezionarsi della decadenza, il diritto all’iscrizione della Cassa ai sensi dell’art. 2 I. n. 1046 del 1971 non può essere escluso a fronte della mera iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, essendo necessario anche lo svolgimento in concreto dell’attività corrispondente. Tuttavia, nonostante tale presupposto avallato dalla giurisprudenza di questa Corte con la sentenza n. 1389 del 2006, la sentenza impugnata aveva ritenuto sufficiente la mera iscrizione affermando che nessuna prova era stata fornita sulla mancanza di effettiva attività, dimenticando che l’onere della prova era in capo ad INARCASSA che pretendeva di poter cancellare l’iscrizione e che l’assenza in concreto di attività d’impresa era resa evidente dalla minima entità dei contributi versati.
4. Il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. per l’omessa indicazione delle ragioni giuridiche per le quali era stato riconosciuto il diritto della Cassa a ripetere le somme corrispondenti alle maggior somme erogate nonché l’omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia e la violazione e o falsa applicazione dell’art. 80 r.d. 28 agosto 1924 n. 1422, posto che il profilo relativo alla domanda riconvenzionale proposta dalla Cassa era stato avversato dal ricorrente anche riguardo ai presupposti richiesti dalla normativa applicabile all’indebito pensionistico.
5. I primi due motivi vanno trattati congiuntamente in quanto pongono la questione del concreto operare del potere di revisione degli iscritti ad INARCASSA, in relazione al limite del quinquennio previsto dall’art. 21 della I. n. 6 del 1981 e dall’art. 7 dello Statuto approvato nel 1995. Tali motivi sono infondati anche se la motivazione della sentenza impugnata, non rispettando i principi ispiratori del modello di esercizio del potere di revisione contenuto nell’art. 21 cit., va corretta ai sensi dell’art. 384 ultimo comma cod. proc. civ.
6. Tale norma prevede : «Sono esclusi dall’iscrizione alla Cassa ai sensi dell’articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.
La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell’esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata. Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci ».
L’art. 7 dello Statuto cit., vigente ratione temporis, prevede: « […] 7.2. Ai fini dell’iscrizione ad Inarcassa il carattere di continuità ricorre, nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo:
a) iscritti all’Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita I.V.A.
Per la sussistenza del requisito della continuità dell’esercizio professionale ed a conferma del possesso di tutti i requisiti di cui sopra, l’iscritto dovrà, con le modalità della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, sottoscrivere in proposito ed in via preliminare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio […].
7.5. Sono esclusi dall’iscrizione ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.
7.6. La Giunta Esecutiva di INARCASSA può provvedere alla revisione degli iscritti con riferimento ai requisiti di continuità dell’esercizio professionale nell’ultimo quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata […].
7. Questa Corte di cassazione, come ricordato dalle parti, (vd. Cass. n. 3319 del 2006; n. 4109 del 2012), pronunciandosi in materia, ha avuto modo di affermare che:
– tra l’iscritto e la Cassa di previdenza a favore di professionisti – in funzione dell’accesso a prestazioni a carico della Cassa medesima – esiste un rapporto assicurativo, integralmente regolato dalla legge (o da normative secondarie, affidate alla autonomia delle stesse Casse, dopo la loro privatizzazione, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (Cass. n. 22240 del 2004, 7830 del 2005) e le controversie originate da tale rapporto hanno ad oggetto diritti soggettivi (vedi Cass. SS. UU. n. 14 del 2001, nn. 4837, 460 del 1994, n. 5851 del 1993, nonché Cass. n. 7830 del 2005, n. 1264 del 1998, n. 11927 del 1990 della sezione lavoro di questa Corte);
– rientra in tali controversie l’accertamento della legittimità della cancellazione dell’iscritto disposta da INARCASSA, in dipendenza del difetto del requisito dell’esercizio continuativo della professione (richiesto dalla L. 3 gennaio 1981, n. 6, art. 21, e, dopo la privatizzazione dell’ente, senza soluzione di continuità, dall’articolo 7 dello statuto di INARCASSA, approvato, con D.M. Lavoro e della Previdenza sociale 28 novembre 1995, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, articolo 3, comma 2, cit.), in funzione della revoca contestuale del trattamento pensionistico;
– in relazione ai trattamenti pensionistici dei professionisti iscritti ad INARCASSA, il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite per altra Cassa previdenziale di professionisti – impossibilità di contestare la mancanza del requisito della continuità per i periodi anteriori al quinquennio precedente la proposizione della domanda (v., con riferimento alla Cassa Forense, sent. n. 13289 del 2005) -, può essere esteso all’accertamento in ordine alla sussistenza del medesimo requisito dell’esercizio continuativo della professione, parimenti indispensabile ai fini dell’iscrizione all’INARCASSA, in considerazione, proprio, del contenuto identico delle disposizioni che ne recano la disciplina (art. 21, comma sesto, della legge n. 6 del 1981 e, dopo la privatizzazione dell’ente, art. 7, comma sesto, dello statuto INARCASSA), per cui va dichiarata illegittima la cancellazione del professionista da INARCASSA e la revoca della pensione, per essere stato effettuato, l’accertamento negativo circa la sussistenza del requisito dell’esercizio continuativo della professione, ben oltre il quinquennio dal periodo di iscrizione, nonché dalla data del pensionamento.
8. Dal complesso delle norme citate, come concretamente interpretate dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, si ricava che il potere della Cassa di rendere inefficaci entro il quinquennio, agli effetti della anzianità di iscrizione, i periodi per i quali la continuità non risulti dimostrata, è strettamente collegato al compimento dell’analitica attività di comunicazione posta a carico dell’iscritto dall’art. 7 dello Statuto. Tale previsione risulta, infatti, a contenuto vincolato imponendo all’iscritto di fornire specifiche informazioni funzionati all’esercizio del potere di verifica.
9. Per tale ragione dalla comunicazione delle specifiche informazioni in discorso prende avvio il quinquennio al cui interno la Cassa può esercitare il potere di revisione; termine di decadenza che risponde all’esigenza di certezza delle posizioni assicurative, precludendo accertamenti sull’esercizio continuativo della professione che sarebbero di scarsa affidabilità se risalenti troppo indietro nel tempo (Cass. n. 4109 del 2012).
10. La concreta operatività della fattispecie complessiva, come è naturale trattandosi di esercizio di potere soggetto a perentorio termine di decadenza, risponde a criteri oggettivi e predeterminati che rendono evidente come il bilanciamento dei contrapposti interessi, della Cassa ad operare le verifiche e dell’iscritto a non restare esposto permanentemente alle stesse verifiche, sia stato fatto dalla norma con la imposizione di oneri reciproci e contrapposti e non debba formare oggetto di apprezzamento giudiziale.
11. Non è consentita, dunque, alcuna indagine sullo stato soggettivo del dichiarante, né tanto meno rileva il dolo del medesimo, e la concreta attivazione del meccanismo del limite temporale risulta condizionata esclusivamente dall’avvenuta comunicazione alla Cassa di quelle specifiche informazioni ritenute dalla stessa norma necessarie a costituire oggetto delle opportune verifiche da parte della Cassa.
12. Nel caso di specie è incontestato che il ricorrente non ha, in seno alla comunicazione resa nell’anno 2002, al momento in cui richiese il trattamento pensionistico, trasmesso l’informazione relativa alla propria iscrizione tra il 1972 ed il 1976 alla Gestione Artigiani presso l’INPS, con ciò non integrando la fattispecie di comunicazione tipizzata dallo Statuto all’art. 7. Non si è attivato, dunque, il meccanismo che avvia il decorso del termine quinquennale di decadenza previsto per l’esercizio del potere.
13. Il terzo motivo è infondato. La Corte territoriale ha, seppure sinteticamente, motivato in ordine alla questione dell’effettivo svolgimento di attività d’impresa da parte del ricorrente, rilevando che la circostanza nel ricorso di primo grado era rimasta priva di riscontri probatori. Né poteva dedursi prova indiretta dell’assenza di effettiva attività d’impresa dall’entità dei compensi percepiti, alla luce di contribuzione comunque versata a seguito dell’iscrizione nella gestione artigiana.
14. La motivazione, che ha ricercato la prova dell’effettivo espletamento dell’ulteriore attività, è rispettosa dei principi espressi da questa Corte (Cass. 1389 del 2006; n. 9231 del 2016) secondo cui l’esclusione dalla iscrizione alla Cassa ingegneri e architetti (prevista dall’art. 2 della legge n. 1046 del 1971) per il professionista in relazione al periodo in cui questi sia stato iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non opera per il solo fatto dell’iscrizione dell’ingegnere o architetto ad altra Cassa, essendo necessario anche, ai finì dell’esclusione, che il professionista abbia effettivamente svolto l’attività professionale tutelata dall’altra Cassa.
15. Non si ravvisano vizi logici e contraddizioni, nell’aver ritenuto che dalla sola entità dei compensi possa trarsi prova idonea dell’effettiva mancanza di attività, né risulta che la questione sia stata decisa facendo mera applicazione della regola di riparto dell’onere probatorio ma sulla base della implicita considerazione che il presupposto della continuità dell’esercizio della professione, in quanto elemento costitutivo della prestazione pensionistica, non possa che essere provato dall’iscritto.
16. Quanto al quarto motivo, ne va affermata l’infondatezza sotto i diversi profili concorrenti sollevati. In primo luogo, la sentenza impugnata non ha violato l’obbligo di motivazione imposto dall’art. 132 cod. proc. civ. in ordine alle ragioni dell’accoglimento dell’appello incidentale (relativo alla domanda di restituzione dell’indebito), posto che l’accoglimento viene fatto discendere dalla neutralizzazione degli anni per cui si è definitivamente accertata la mancanza di continuità nell’esercizio della professione per la contemporanea iscrizione ad INARCASSA ed alla Gestione Artigiani presso l’Inps, né realizza il vizio fatto valere il non aver dato risposta esplicita a tutte le argomentazioni difensive svolte dalla parte. Tale motivazione, in sostanza, ha ritenuto applicabile alla fattispecie la regola generale di cui all’art. 2033 cod. civ. che disciplina l’istituto della ripetibilità di quanto viene indebitamente corrisposto.
17. Non è, invece, corretto il riferimento del ricorrente all’art. 80 del Regio decreto del 28 agosto 1924 n. 1422, poiché tale norma non trova applicazione nella presente fattispecie relativa ad indebita percezione di ratei pensionistici erogati da una Cassa di previdenza privata negli anni 2002-2009. Per le sole pensioni corrisposte dall’INPS, infatti, trova applicazione, fin dal regolamento n. 1422 del 1924, la particolare disciplina, che pone limiti alla regola generale di ripetibilità dell’indebito costituita, oltre che dall’art. 80, r.d.l. n. 1422 del 1924, dall’art. 8, legge n. 153 del 1969, dall’art. 6, comma 11-quinquies, d.l. n. 638 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 463 del 1983 e dall’art. 52, legge n. 88 del 1989, come autenticamente interpretato dall’art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991.
18. Questa disciplina speciale è stata, in via temporanea, sostituita dapprima dall’art. 1, commi 260-265, legge n. 662 del 1996, rivolto in via generalizzata a tutti i trattamenti pensionistici obbligatori, pubblici e privati (Cass. SS.UU, n. 30 del 2000) che ha riguardato gli indebiti relativi a pensioni ivi comprese quelle di guerra, rendite infortunistiche e trattamenti di famiglia, verificatisi entro il 31 dicembre 1995; successivamente, l’art. 38, commi 78-98, della legge 28.12.2001, n. 448, invece, ha riguardato le sole prestazioni pensionistiche ed i trattamenti di famiglia corrisposti dall’INPS per periodi anteriori al 1 gennaio 2001.
19. Pertanto, correttamente, non si è fatta applicazione della norma che il ricorrente richiama nel motivo in esame. Può aggiungersi, peraltro, che la ratio della motivazione della sentenza impugnata poggia comunque sulla centralità della rilevanza della condotta dolosa dell’assicurato, che forma oggetto della specifica regola prevista per l’assicurazione obbligatoria presso l’INPS, ed a tale condotta, con incensurabile valutazione in fatto, la Corte territoriale riconnette l’effetto di unica causa dell’erronea erogazione della pensione con l’intera anzianità contributiva.
20. In definitiva, il ricorso va rigettato. L’esito alterno dei gradi di merito giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.