ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Lettera circolare 22 giugno 2018, n. 314

Decreto Direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018 – rivalutazione delle sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza – indicazioni operative per il personale ispettivo

Il Decreto del Capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 12 del 6 giugno 2018, attuativo del comma 4-bis dell’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ha stabilito che “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%”.

L’incremento dell’1,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni attualmente vigenti e, analogamente a quanto previsto nella precedente rivalutazione, si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018.

L’attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell’1,9% e pertanto non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo.

Va altresì osservato che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono propriamente una “sanzione”.

Si allega un quadro riepilogativo delle ammende e delle sanzioni pecuniarie più ricorrenti con indicazione degli importi rivalutati per effetto del Decreto n. 12/2018.

Allegato

Incremento Sanzioni 01/07/20139,60%
Incremento Sanzioni 01/07/20181,90%
Contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative dell’arresto o ammenda o solo ammenda
Range sanzioni originarieRange sanzioni rivalutate 01/07/2013Range sanzioni rivalutate 01/07/2018Sanzione (1/4 del max) rivalutata 01/07/2018Codice Tributo 741TCodice Tributo GAET
daadaadaa
200600219,20657,60223,36670,09167,52150,0017,52
300800328,80876,80335,05893,46223,36200,0023,36
5002000548,002.192,00558,412.233,65558,41500,0058,41
8002000876,802.192,00893,462.233,65558,41500,0058,41
100048001.096,005.260,801.116,825.360,761.340,191.200,00140,19
120052001.315,205.699,201.340,195.807,481.451,871.300,00151,87
150060001.644,006.576,001.675,246.700,941.675,241.500,00175,24
200040002.192,004.384,002.233,654.467,301.116,821.000,00116,82
200080002.192,008.768,002.233,658.934,592.233,652.000,00233,65
250064002.740,007.014,402.792,067.147,671.786,921.600,00186,92

Illeciti amministrativi piu ricorrenti

Range sanzioni originarieRange sanzioni rivalutate 01/07/2013Range sanzioni rivalutate 01/07/2018Estinzione agevolata – art. 301 bis rivalutataCodice Tributo 741TCodice Tributo GAETPagamento in misura ridotta di sanzioni amministrative rivalutata (legge n. 689/1981)Pagamento in misura ridotta di sanzioni amministrative non rivalutata (legge n. 689/1981)
daadaadaa
5001800548,001.972,80558,412.010,28558,41500,0058,41670,09600,00
100040001.096,004.384,001.116,824.467,301.116,821.000,00116,821.489,101.333,33
100045001.096,004.932,001.116,825.025,711.116,821.000,00116,821.675,241.500,00
200066002.192,007.233,602.233,657.371,042.233,652.000,00233,652.457,012.200,00
Codice Tributo 741TCodice Tributo GAET
600,0070,09
1.333,33155,77
1.500,00175,24
2.200,00257,01