Corte di Cassazione sentenza n. 10383 depositata il 30 aprile 2018 – In tema di liquidazione coatta amministrativa, l’accertamento preventivo e l’accertamento successivo dello stato di insolvenza restano dalle disposizioni della legge fallimentare ancorati ai medesimi presupposti sostanziali; sicché l’accertamento successivo è ammissibile soltanto nei confronti di quegli enti per i quali risulti ammissibile l’accertamento preventivo, anche se in concreto non compiuto, con conseguente esclusione in entrambi i casi degli enti pubblici