CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2018, n. 16556
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza di appello – Motivazione – Mera adesione alla sentenza impugnata – Nullità
Esposizione dei fatti di causa
1. La società N. s.p.a. impugnava gli avvisi di accertamento e gli atti di irrogazione delle sanzioni per gli anni 2003 e 2004 con i quali l’Agenzia delle Entrate, a seguito di processo verbale di constatazione, aveva recuperato a tassazione le maggiori imposte Irpeg, Irap ed Iva. La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze rigettava i ricorsi, previa riunione, con sentenza che era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana sul rilievo che le argomentazioni svolte dalla parte appellante non erano idonee a contrastare i motivati e corretti assunti del giudice provinciale che andavano, perciò, condivisi.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a due motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza e violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., per aver la CTR motivato la decisione sulla base della sentenza della commissione tributaria provinciale senza esaminare i rilievi svolti dall’appellante.
4. Con il secondo motivo deduce omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., poiché la CTR, a fronte di specifici capi d’impugnazione, ha omesso di motivare limitandosi a confermare, la decisione di primo grado.
Esposizione delle ragioni della decisione
1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Ciò in quanto la Corte di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (Cass., Sez. U, n. 14814 del 04/06/2008; Cass. n. 5209 del 06/03/2018; Cass. n. 15884 del 26/06/2017; Cass. n. 107 del 08/01/2015).
Nel caso che occupa la CTR si è limitata ad affermare la condivisone della sentenza impugnata senza neppure dare conto delle doglianze svolte dall’appellante sicché non è dato comprendere se le stesse siano state esaminate e per quale ragione siano state ritenute non meritevoli di accoglimento.
2. Il secondo motivo rimane assorbito.
3. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione.