CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2018, n. 16647

Tributi – Redditometro – Onere di prova dell’Ufficio – Elementi indicativi di capacità contributiva – Presunzione legale – Prova contraria a carico del contribuente

Ritenuto che

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Piemonte, n. 1089/1/2016 dep. 21.9.2016, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, notificato ex art. 38, commi 4, 5 e 6 del DPR n. 600/73 (cd. redditometro) per Irpef anni 2007 e 2008, ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado. La CTR confermato la sentenza impugnata che “sul merito delle singole pretese tributarie … ha sostanzialmente rilevato carenze, insufficienze e superficialità dei recuperi”, rilevando che l’Ufficio avesse fondato l’accertamento su fatti genericamente indicati, intravedendo “comportamenti poco limpidi” ma arrestandosi a “gettare qua e là sospetti mai a dimostrare con prove le proprie asserzioni”.

F.F. si costituisce con controricorso.

Considerato che

1. Va esaminato prioritariamente per ragioni logiche il secondo motivo del ricorso, col quale si denuncia nullità della sentenza (art. 132 cpc e art. 36 d.lgs. 546/92), per motivazione omessa/apparente, ex art. 360 n. 4 c.p.c., che va respinto, contenendo la sentenza impugnata una motivazione sufficiente, laddove ha ritenuto indimostrati i recuperi effettuati dall’Ufficio su base presuntiva, senza una adeguata dimostrazione.

2. È invece fondato il primo motivo del ricorso, col quale si deduce violazione dell’art. 38, commi 4, 5, 6, del D.P.R. n. 600/73 e dell’art. 2697 c.c., nonché dei DD.MM. 1992, ex art. 360 n. 3 c.p.c., avendo la CTR erroneamente ritenuto gravare sull’Ufficio l’onere della prova sugli elementi indicativi di capacità contributiva – che determinano una presunzione “legale” ai sensi dell’art. 2728 cod. civ. – potendo il giudice tributario, accertata la effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva”, valutare la prova contraria, che deve essere offerta dal contribuente, in ordine alla provenienza delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma (Cass. n. 8934/2018, n. 16284 del 23/7/2007; n. 17487 del 1/9/16).

3. La sentenza va conseguentemente cassata con riferimento al motivo accolto con rinvio alla CTR del Piemonte, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza con riferimento al motivo accolto, con rinvio alla CTR del Piemonte, anche per spese del presente giudizio.