PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 27 aprile 2018

Autorizzazione all’Avvocatura dello Stato ad assumere la difesa del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato

Art. 1

Autorizzazione

1. L’Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.