CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 giugno 2018, n. 14540
Tributi – Imposta ipotecaria – Ipoteca a garanzia di un contratto di apertura di credito – Agevolazioni fiscali per operazioni a medio e lungo termine – Art. 15 del DPR n. 601 del 1973 – Clausole contrattuali aggiuntive – Facoltà di recesso unilaterale dell’istituto di credito – Revoca dei benefici fiscali – Legittimità
Rilevato che
1. L’Agenzia del Territorio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità di tre avvisi di liquidazione di imposta ipotecaria e accessori, in conseguenza della revoca delle agevolazioni fiscali previste, per le operazioni di credito a medio e lungo termine, dall’art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973, in relazione ad atti di restrizione e cancellazione di ipoteca iscritta a garanzia di un contratto di apertura di credito concessa alla D.C. s.r.l. I.E.S. dalla B.P.L.S. s.p.a.
Il giudice a quo ha affermato la spettanza dei benefici fiscali trattandosi di contratto di durata biennale (superiore, quindi, a quella minima di diciotto mesi stabilita dalla norma citata), senza che assumesse rilievo, in contrario, il fatto che nelle clausole contrattuali aggiuntive fosse prevista la facoltà dell’istituto di credito di recedere dal contratto di finanziamento in qualsiasi momento.
2. La società contribuente resiste con controricorso.
Considerato che
1. Il ricorso, con il cui unico motivo l’Agenzia del Territorio denuncia la violazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 sostenendo la tesi secondo la quale la clausola di recesso unilaterale e senza preavviso a favore dell’istituto di credito priva l’operazione della necessaria caratteristica temporale richiesta dalla norma di agevolazione, è fondato.
È pacifico in causa che nell’allegato al contratto di finanziamento, costituente parte integrante dello stesso per espressa volontà delle parti (art. 2), era prevista la facoltà della Banca di recedere dal contratto «in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale».
Ciò posto, è applicabile nella specie il consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte in virtù del quale, ai fini dell’applicabilità, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, dell’imposta sostitutiva delle ordinarie imposte ipotecarie alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, la durata del vincolo contrattuale, fissata «in più di diciotto mesi» dall’ultimo comma del predetto art. 15, ricorre soltanto se l’assunzione del vincolo dell’operazione di finanziamento – desunta dal complesso di tutte le clausole contrattuali – superi di almeno un giorno detto periodo; in tale prospettiva, il beneficio non è applicabile alla convenzione che, come nella specie, pur prevedendo un finanziamento superiore a diciotto mesi, consenta all’azienda di credito di risolvere anticipatamente il rapporto con recesso unilaterale, atteso che tale pattuizione viene a privare l’operazione della necessaria caratteristica temporale richiesta dalla disposizione agevolatrice (tra altre, Cass. nn. 28879 del 2008 e 12928 del 2013 – fra le stesse parti cfr. anche le recenti Cass. nn. 7649 e 9506 del 2018, le quali, nell’affermare l’operatività del beneficio per il caso di facoltà di recesso per giusta causa, ne confermano l’esclusione nel caso di facoltà di recesso ad nutum).
2. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
3. Mentre, in considerazione dell’epoca in cui la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata, le spese dei gradi di merito vanno compensate, quelle del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in € 2000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.