CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 giugno 2018, n. 17162

Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione – Litisconsorzio

Rilevato che

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana (in seguito, CTR) veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e, per l’effetto, riformata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca (in seguito, CTP) n. 43/03/2008, avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento IRPEF con cui veniva rettificata la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2004 a seguito di liquidazione derivante da controllo automatizzato;

– In particolare, il contribuente proponeva ricorso avanti alla CTP deducendo la nullità assoluta della cartella per violazione dell’art. 7 comma 2° I. 27 luglio 2000 n.212 (Statuto del contribuente) per mancata indicazione del responsabile del procedimento; resisteva in giudizio Equitalia S.p.a., mentre l’Agenzia delle Entrate, evocata in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva; il ricorso veniva accolto dalla CTP;

– Contro la sentenza di primo grado proponeva appello l’Agenzia, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, deducendo la legittimità della cartella, appello accolto dalla CTR;

– Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione l’Agenzia affidato a tre motivi, cui replica il contribuente con controricorso. Il contribuente deposita memoria.

Ritenuto che

– Con il primo motivo di ricorso, si censura ai fini dell’art. 360 comma 1° n.4 c.p.c., la nullità del procedimento di secondo grado e, conseguentemente, della sentenza impugnata, per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte Equitalia SRT S.p.a., già Equitalia S.p.a. (in seguito, l’agente della riscossione);

Il motivo è fondato in quanto, in relazione all’impugnazione della cartella di pagamento, è vero che non sussiste in linea di principio inscindibilità di cause, né litisconsorzio necessario, tra l’agente della riscossione e l’Agenzia, potendo il contribuente scegliere chi convenire in giudizio tra la seconda, titolare dal lato attivo dell’obbligazione tributaria, e il primo (Cass. SS.UU. 16412/07); nondimeno, nella presente controversia sono stati fatti valere vizi propri della cartella, quale l’asserita mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella formata dall’agente della riscossione, il quale ha diritto a contraddire;

– Comunque nel caso di specie, è pacifico che si è instaurato un litisconsorzio processuale nei confronti dell’agente della riscossione in primo grado, dal momento che per scelta del contribuente è stato evocato in giudizio, e si è anche costituito avanti al giudice di prime cure, di cui non può non essere tenuto conto in questa sede (Cass. 1462/09, Cass. 21070/15);

– La violazione comporta la cassazione della sentenza emessa dal giudice, il quale non ha rilevato il difetto del contraddittorio, con assorbimento dei restanti motivi, ed il rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame, oltre che per il regolamento delle spese di lite;

P.Q.M.

accoglie il primo motivo ricorso, assorbiti il secondo e terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di lite alla CTR, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto.