CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 luglio 2018, n. 17511

Lavoro – Apprendistato – Trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – Licenziamento orale – Inefficacia

Rilevato

1) – Che la Corte di appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 1632/2015 aveva confermato la decisione con la quale il Tribunale di Locri aveva accertato che il rapporto di lavoro intercorso tra N.D. e O.B. Spa tra il 2.11.2005 ed il 2.11.2009 avesse natura di apprendistato e che lo stesso, a far tempo da 3.11.2009, si fosse trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento del N. nel IV livello del CCNL lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata ed alla installazione di impianti e diritto dello stesso al conseguente trattamento economico;

che il Tribunale aveva altresì dichiarato l’inefficacia del licenziamento orale intimato al N. in data 12.11.2009 condannando la società datrice di lavoro a reintegrare il dipendente nel suo posto di lavoro oltre al risarcimento del danno pari alla indennità commisurata sulla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione;

2) – che la Corte di appello, condividendo le statuizioni del primo Giudice, aveva ritenuto che la disdetta di cui all’art. 19 della legge n. 25/1955, applicabile alla fattispecie, era intervenuta tardivamente rispetto alla scadenza dell’apprendistato, dovendosi ritenere che il termine di preavviso debba manifestare la volontà di porre fine al rapporto in corso e consentire al destinatario tempistica idonea ad affrontare la nuova situazione successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;

3) – che nel concreto la disdetta era stata comunicata con lettera datata 30 ottobre 2009, pervenuta al lavoratore in data 4 novembre 2009 e dunque successivamente alla scadenza del rapporto di apprendistato, non avendo rilievo, a giudizio della Corte, la asserita consegna a mano della lettera in questione, non sufficientemente provata nel giudizio e comunque non incidente rispetto al termine di preavviso comunque non rispettato;

4) – che era risultato provato dalle testimonianze rese nel giudizio, la prosecuzione dell’attività lavorativa successivamente alla scadenza dell’apprendistato e sino al 12.11.2009, allorché il N. era stato verbalmente allontanato dalla sede di lavoro dall’amministratore della società;

5) – che il licenziamento intimato era stato ritenuto illegittimo e condannata la società alla reintegrazione del dipendente ed al risarcimento del danno, rispetto al quale la Corte aveva considerato non influente il rifiuto del lavoratore alla offerta di assunzione effettuata in sede di conciliazione della lite, perché inadeguata, e non provato l’aliunde perceptum;

6) -che la società O.B. srl aveva impugnato la sentenza affidando il ricorso a 4 motivi ed a memoria successiva, cui aveva resistito il N. con controricorso e riserva di impugnazione incidentale in caso di giudizio di rinvio;

Considerato

7) – che con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 19 della legge n. 25/1955, per aver, la Corte d’appello, ritenuto che il contratto di apprendistato dovesse essere qualificato quale contratto sottoposto ad un termine di durata massima, e quindi in maniera differente rispetto alla nuova disciplina dettata in materia e prevista dal D.Lgs n. 167/2011, e per aver ritenuto che la lettera di disdetta del rapporto non potesse essere qualificata come licenziamento, e fosse comunque assoggettata, ai fini della sua validità, ad un termine congruo di preavviso , quale quello dettato dal CCNL vigente (un mese e quindici giorni anteriori alla scadenza;

8) che, al di là delle espressioni utilizzate dalla corte territoriale, questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che “in tema di contratto di apprendistato, il datore di lavoro può recedere al termine del rapporto con tempestiva disdetta, la quale, in forza del disposto di cui all’art. 1218 c.c., richiamato dall’art. 55 della legge n. 25 del 1955, “ratione temporis” applicabile, deve intervenire nel termine e nei modi stabiliti dalle norme collettive, dagli usi o secondo equità, sicché non è tempestiva se esercitata il giorno prima della conclusione del rapporto di apprendistato, in violazione del termine di preavviso contrattuale, derivandone, in forza dell’art. 19 della I. n. 25 cit., la continuazione del rapporto lavorativo come ordinario rapporto di lavoro subordinato assoggettato alla regola generale in materia di durata, del tempo indeterminato” (Cass. n. 18309/2016; conf Cass. n. 20103/2017);

9) – che tale orientamento è in assoluta continuità con altra decisione di questa Corte (Cass. n. 5051/2016), quanto alla natura dello stesso rapporto di apprendistato come disciplinato dalla l. 19 gennaio 1955, n. 25 (in vigore fino al 24 ottobre 2011 e, quindi, applicabile ratione temporis a! rapporto dedotto in giudizio). Questo dà, infatti, origine ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, costituito dalla sequenza di due fasi distinte, di cui la prima è contraddistinta da causa mista, posto che al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge, con funzione specializzante, lo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale, a cui sono connesse l’obbligazione del datore di lavoro di impartire idoneo insegnamento e dell’apprendista di fornire la cooperazione necessaria alla sua più utile attuazione; e la seconda – configurata come eventuale, dipendendo dal mancato esercizio, da parte del datore di lavoro, del diritto di recesso legalmente attribuitogli dall’art. 19 I. cit. assimilabile in ogni aspetto ad un ordinario rapporto di lavoro subordinato.

In tal senso è la previsione normativa della disdetta ai sensi dell’art. 2118 c.c., e cioè con periodo di preavviso, istituto corrispondente all’esigenza, propria di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di evitare che la parte, che subisce il recesso, si trovi di fronte improvvisamente alla rottura , del contratto, ma abbia, in caso di recesso, la possibilità di procurarsi un’altra occupazione e di ricercare, nel caso di dimissioni, un idoneo ‘ sostituto nel mercato del lavoro.

In tal senso converge altresì e univocamente la seconda parte della disposizione, là dove è stabilito, nel caso di mancato esercizio del diritto potestativo, che l’apprendista “è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio del lavoratore”: tali previsioni, infatti, dimostrano come il termine finale della formazione professionale non identifichi un termine di scadenza del contratto, che, pertanto, non può ritenersi a tempo determinato, e come, in assenza di disdetta, vi sia continuazione di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia pure spogliato della complessità iniziale e ricondotto alla causa tipicamente afferente alla sua forma ordinaria.

Ne consegue che il rapporto di lavoro, una volta proseguito a seguito del mancato esercizio del diritto di recesso, resta assoggettato alle ordinarie cause di risoluzione;

10) – che rispetto alla configurazione così scandita ed al principio, già sopra richiamato, della tempestività della disdetta, secondo i tempi stabiliti dalla contrattazione collettiva, deve ritenersi che, come già chiarito da questa Corte (Cass. n. 18309/2016), non possa ritenersi tempestiva la disdetta esercitata, come nel caso di specie, circa tre giorni prima o addirittura successivamente al termine fissato per la conclusione del periodo dell’apprendistato. Invero, se anche si accedesse alla prospettazione della stessa società ricorrente, secondo la quale il recesso sarebbe stato comunicato in data 30.10.2009, comunque questo sarebbe afflitto da inequivocabile tardività alla luce dei principi posti e dei tempi stabiliti dalla contrattazione collettiva all’epoca vigente (un mese e quindici giorni) ;

11) -che ogni ulteriore argomento risulta assorbito da tale preliminare evidenza con l’effetto che alcuna violazione nella lettura ed applicazione delle norme in oggetto risulta intervenuta, con conseguente infondatezza del motivo del ricorso; \

12) – che con il secondo motivo la ricorrente ha rilevato la violazione dell’art. 112 c.p.c. poiché la Corte aveva omesso l’esame della eccezione di decadenza sollevata dalla società in relazione alla invalidità della lettera di impugnazione del licenziamento recante in calce una procura generica non mirata specificamente alla impugnativa del licenziamento.

13) – che il motivo si appalesa in prima battuta inammissibile in quanto non riportata in ricorso la delega oggetto di censura in violazione al principio di autosufficienza del ricorso e della necessità di rendere immediatamente evidente il vizio denunciato, e, in seconda battuta, infondato in quanto la lettera del 2.12.2009 non era diretta a impugnare un licenziamento (non è tale il recesso per disdetta), ma a rilevare la illegittimità della disdetta per tardività;

14) – che con il terzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 19 della legge n. 25/1955 in relazione all’art. 6 l. n. 604 del 1966;

15) – che il motivo non evidenzia, se non in via condizionata, eventuali vizi, ma non li esplicita espressamente e non indica quali siano le concrete violazioni delle norme richiamate nella decisione del Giudice del gravame e che dunque il motivo risulta inammissibile;

16) – che con il quarto motivo la società si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 300/70 in relazione all’art. 2697 c.c., non avendo, la Corte territoriale, considerato , ai fini del danno riconosciuto e liquidato, il reiterato rifiuto all’assunzione da parte del N., direttamente incidente sulla entità del danno, nonché l’esistenza dell’aliunde perceptum, avendo il lavoratore espletato altra attività di lavoro nelle more del giudizio;

17) – che il motivo risulta infondato sotto entrambi i profili denunciati in quanto il rifiuto opposto dal lavoratore è conseguenza diretta della diversità delle condizioni prospettate al fine della assunzione rispetto a quelle in precedenza godute dal lavoratore nel corso del periodo di apprendistato, mentre alcuna prova dell’aliunde perceptum risulta fornita dal datore di lavoro, pur essendo lo stesso, al fine di ridurre il danno cui è chiamato a rispondere in caso di illegittimo licenziamento, onerato di allegare circostanze di fatto specifiche e indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative (in tal senso anche da ultimo Cass. 2499/2017);

18) – che il ricorso deve essere quindi rigettato, con condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del contro ricorrente,liquidate in complessivi E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per esborsi spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.