CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 giugno 2018, n. 17127

Tributi – Accertamento – Costi relativi ad operazioni inesistenti – Onere di prova a carico dell’Amministrazione finanziaria – Elementi indiziari – Genericità delle fatture – Pagamento per contanti – Dichiarazioni di terzi – Valore probatorio – Legittimità

Fatti di causa

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l’appello, ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento, ai fini dell’IRPEF, dell’IVA e dell’IRAP per l’anno 1997, con il quale venivano contestate a C.F., esercente attività di commercio di autoveicoli usati, costi relativi ad operazioni inesistenti documentati da tre fatture emesse dalla s. coop. a r. I. E.S. nel 1998 per complessive lire 30.000.000, recanti come causale “sistemazioni macchine e pulizie” dall’aprile al settembre 1998.

Le fatture, secondo l’ufficio, riportavano una descrizione generica dei lavori eseguiti ed il codice fiscale dell’emittente risultava attribuito ad una diversa società, il cui amministratore di fatto – nell’ambito di una verifica nei confronti di terzi – aveva dichiarato di non aver mai eseguito lavori per il contribuente, cosa del resto impossibile in ragione dell’attività esercitata, “trasporti e facchinaggio”.

Secondo il giudice d’appello l’ufficio non aveva fornito validi elementi probatori a sostegno dell’accertamento, ed in ogni caso non potevano costituire elementi di prova fatti che risultano in realtà contestati nei confronti di altri soggetti. Il contribuente aveva ricevuto le prestazioni di cui alle fatture, ed aveva provveduto al pagamento delle stesse, inerenti ad un servizio oggetto dell’attività esercitata, “per cui ogni considerazione sul punto da parte dell’ufficio rimaneva una semplice presunzione”.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Ragioni della decisione

Col primo motivo, denunciando violazione di legge, l’amministrazione assume che l’ufficio possa legittimamente utilizzare, con il valore probatorio proprio degli elementi indiziari le dichiarazioni dell’amministratore di fatto e del liquidatore della società emittente le fatture, rese nel corso di una verifica nei confronti di terzi;

con il secondo motivo denuncia l’insufficienza della motivazione in ordine all’idoneità dell’emissione della fattura e del suo ipotetico pagamento a motivare la effettività dell’operazione, non risultando peraltro tracce in contabilità del detto pagamento, effettuato attraverso il conto “cassa contanti”;

con il terzo motivo lamenta la violazione del principio dell’onere della prova con riguardo ai fatti relativi a dette dichiarazioni, anche con riferimento all’effettività delle operazioni.

I primi due motivi, che si esaminano congiuntamente perché connessi, sono fondati.

Nel processo tributario, infatti, “gli elementi indiziari, come la dichiarazione del terzo – nella specie, acquisita dalla guardia di finanza nel corso di un’ispezione, il cui verbale era stato debitamente notificato al contribuente -, concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortati da altri elementi di prova; se rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 cod. civ., essi danno luogo a presunzioni semplici (artt. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), generalmente ammissibili nel contenzioso tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale” (Cass. n. 9402 del 2007); “nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi acquisite in fase di accertamento hanno normalmente valore indiziario, e pur tuttavia, per il loro contenuto intrinseco ovvero per l’attendibilità dei riscontri offerti, possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante ex art. 2729 c.c. e, cioè, di prova presuntiva idonea a fondare e motivare l’atto di accertamento” (Cass. n. 16711 del 2016).

Nel caso in esame, il valore presuntivo delle dichiarazioni era confortato dalla genericità dell’indicazione nelle fatture delle prestazioni rese, dal non essere il codice fiscale indicato nelle fatture attribuito alla società cooperativa che avrebbe eseguito le prestazioni, dalla non attinenza dell’oggetto sociale di quest’ultima all’attività esercitata dal contribuente, dalla mancanza di certezza del pagamento delle fatture, atteso che esse dal libro giornale di contabilità risultavano effettuate attraverso il conto “cassa contanti”. I motivi devono essere pertanto accolti, assorbito l’esame del terzo motivo, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in differente composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in differente composizione.