CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 luglio 2018, n. 17513
Licenziamento – Portalettere – Occultamento di oggetti postali – Mancata osservazione delle linee guida aziendali – Pregiudizio all’immagine della società
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 1758/2016, la Corte di appello di Napoli, decidendo sul reclamo proposto da M.C., confermava la decisione del locale Tribunale che aveva accolto l’opposizione proposta da P.I. S.p.A. ex art. 1, co. 51 e ss., della legge n. 92/2012 avverso l’ordinanza ex art. 1, co. 48 che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato dalla società alla C. e per l’effetto respinto la domanda della lavoratrice.
Premessi i fatti che avevano portato all’adozione del provvedimento espulsivo, consistiti nell’avere la C., portalettere presso la zona 50 del Centro di Distribuzione Postale di Marano (Napoli), occultato e non recapitato oggetti postali affidatile (e così in particolare n. 11 avvisi di ricevimento e n. 2 avvisi di giacenza), riteneva la Corte territoriale che la ricorrente non avesse dedotto nulla di specifico per contrastare il preciso quadro accusatorio a suo carico se non limitandosi a sottolineare l’insussistenza della condotte ascrittele e l’assenza di qualsivoglia elemento intenzionale oltre che la mancanza di ogni tornaconto personale.
Riteneva corretta e non adeguatamente censurata la ritenuta tempestività della contestazione e considerava non plausibile la tesi della mera dimenticanza degli oggetti che, secondo la lavoratrice, sarebbero stati lasciati all’interno di una seconda borsa predisposta per distinguere la posta ‘a firma’ rispetto a quella ordinaria e poi lasciata all’interno dell’armadietto. Con tale condotta la lavoratrice aveva disatteso le linee guida aziendali e arrecando forte pregiudizio all’immagine della società ed al business aziendale.
Sottolineava, altresì, considerando, sul punto, poco plausibile la difesa della dipendente, che la C. aveva anche falsamente attestato, come da distinta di recapito mod. 28 Aut con sigla apposta a penna tardivamente disconosciuta, di aver di aver lasciato presso i destinatari assenti gli avvisi di giacenza dei plichi di fatto non consegnati all’Ufficio territorialmente competente.
Evidenziava il precipuo ruolo del portalettere nell’ambito dell’organizzazione postale e l’idoneità della condotta della lavoratrice ad arrecare forte pregiudizio alla società convenuta.
2. Per la Cassazione della sentenza ricorre M.C. con due motivi.
3. P.I. resiste con controricorso.
4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54, co. 3 lett. f) e 5 lett. c) del c.c.n.l. 14 aprile 2011, degli artt. 1362 e ss. e 2106 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 18, co. 4, I. n. 300/1970 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Lamenta l’erroneità della decisione nella parte in cui non ha considerato che le condotte di cui alla contestazione disciplinare rientrassero nella previsione di cui all’art. 54, co. 3 lett. f) (‘inosservanza di doveri ed obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della Società o un vantaggio per sé o per i terzi, se non altrimenti sanzionabile’) prevedente l’applicazione di sanzioni conservative. Rileva la non riconducibilità di tali condotte alla previsione di cui al co. 5 lett. c) (‘irregolarità, trascuratezza o negligenza, ovvero per inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni alla Società o a terzi, o anche con gravi danni alle persone’) stante l’assenza di danno per la società o per i terzi. Richiama la pronuncia di questa Corte n. 2292 del 31 gennaio 2013 che, in una ipotesi in cui non era stato ravvisato il danno grave, aveva ritenuto insussistenti i presupposti di cui all’art. 54 co. 5.
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.). Lamenta la mancata considerazione della circostanza emergente dagli atti di causa che la condotta tenuta dalla C. non aveva provocato danni.
2. I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della intrinseca connessione sono infondati.
La Corte territoriale ha ritenuto che la C. avesse posto in essere una condotta consapevolmente contraria ai doveri d’ufficio ed in particolare al principale dovere, costituente il nucleo essenziale della prestazione lavorativa, ovvero alla consegna della posta ed ha ritenuto che tale condotta fosse idonea ad arrecare forte pregiudizio alla società convenuta la quale svolge il compito essenziale di assicurare le comunicazioni tra i cittadini.
In tal caso il vulnus consisteva nel mancato svolgimento della prestazione finalizzata al sicuro e regolare funzionamento del servizio postale, integrante giusta causa di licenziamento, lì dove la società datrice aveva limitato l’applicazione della sanzione a quella del licenziamento con preavviso ai sensi dell’ co. 5 lett. c) (‘irregolarità, trascuratezza o negligenza, ovvero per inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni alla Società o a terzi, o anche con gravi danni alle persone’).
Ed allora è alla norma contrattuale che occorre fare riferimento.
Come evidenziato nella sentenza impugnata sicuramente vi era stata da parte della dipendente’ (svolgente mansioni di portalettere e dunque incaricata di pubblico servizio ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 261/1999) una consapevole violazione degli obblighi di servizio nel momento in cui la medesima si era sottratta all’adempimento del nucleo essenziale ed imprescindibile della prestazione a suo carico, non consegnando la posta (ed in particolare non consentendo l’inoltro ai mittenti di n. 11 avvisi di ricevimento relativi a raccomandate già consegnate diversi giorni prima e non recapitando n. 2 avvisi di giacenza di altrettante raccomandate, avvisi di cui risultava, invece, formalmente l’avvenuto inserimento nelle cassette dei destinatari).
La Corte territoriale ha, poi, riscontrato la sussistenza di un forte pregiudizio insito nella prodotta mancanza di credibilità ed affidabilità del servizio offerto dalla società tanto più rilevante in considerazione della particolare delicatezza della posta raccomandata (per la quale è previsto un costo supplementare) e degli effetti che, sotto il profilo della prova, sono riconnessi alla ricezione di una comunicazione che per legge deve essere fatta con tale mezzo. Il che vale a dire che ad essere pregiudicata era stata la stessa sicurezza del servizio, intesa quale condizione che consente appunto di assicurare all’utenza un servizio affidabile e privo di rischi.
E del resto, anche a seguito della trasformazione in società per azioni dell’ente pubblico postale, l’impegno di capitale pubblico nella società e lo stesso fine pubblico perseguito, tali da comportare l’assoggettamento della società a verifiche periodiche da parte dell’azionista Ministero dello sviluppo economico sul livello di efficienza nella fornitura del servizio e da sottomettere l’attività svolta ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost., non sono senza riflesso nei doveri gravanti sui lavoratori dipendenti, che devono assicurare affidabilità, nei confronti del datore di lavoro e dell’utenza (v. Cass. 19 gennaio 2015 n. 776).
Questa Corte ha, anche, affermato, proprio con riferimento all’art. 54 del c.c.n.l. Poste, che la nozione di pregiudizio alla società o a terzi, ossia eventualmente agli utenti del servizio postale, non comprende soltanto il danno patrimoniale ma anche l’imminente pericolo per l’interesse degli soggetti coinvolti (v. Cass. 5 agosto 2015, n. 16464); non vi è dubbio allora che lo stesso valga, a maggior ragione, per la vanificazione dell’essenza stessa del servizio garantito.
Tale vanificazione, nello specifico, considerato il peculiare ruolo che la società svolge con riferimento al servizio delle raccomandate, ha consentito alla Corte territoriale di connotare come ‘forte’ il pregiudizio arrecato alla società, per avere la condotta della dipendente cagionato qualcosa in più rispetto al solo venir meno del compito primario di assicurare le comunicazioni ai cittadini e cioè per aver compromesso quel particolare affidamento riposto in ordine al servizio relativo agli invii raccomandati scandito con precisi adempimenti, produttivi di effetti di significativa rilevanza.
Nel complesso, dunque, la Corte territoriale, lungi dal ritenere la sussistenza di un forte pregiudizio in re ipsa per il solo fatto della commessa violazione da parte della dipendente degli obblighi di servizio, ha desunto tale pregiudizio (come detto non necessariamente patrimoniale) in via presuntiva da tutti gli elementi (soggettivi ed oggettivi) connotanti la fattispecie de qua.
Infine la Corte territoriale ha ritenuto, con una motivazione congrua e logicamente coerente, di disattendere l’assunto circa l’assenza di reali conseguenze gravemente pregiudizievoli per l’azienda anche sotto l’ulteriore profilo del danno, rilevando che la condotta contestata, oltre ad aver fatto venir meno il compito primario di assicurare le comunicazioni al cittadini e più specificamente le comunicazioni che usufruiscono del servizio accessorio di raccomandazione, fosse stata altresì fonte di danno all’immagine della società.
Rispetto a tali considerazioni la ricorrente, ad onta dei richiami normativi indicati, sviluppa censure di merito e dirette ad una ‘rivalutazione del fatto’ non compatibili con la nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, cod. civ. proc.: il fatto, nel suo complesso, è già stato valutato dal giudice di merito con una motivazione che certamente eccede i limiti costituzionali essendo congrua, puntuale e correlata a specifici elementi (cfr. Cass., Sez. U, nn. 8052 e 8053/2014).
Anche le censure che investono il giudizio di proporzionalità reso dalla Corte territoriale muovono dalla proposizione di una diversa ricostruzione in fatto della vicenda sulla quale la ricorrente fonda la tesi della riferibilità della condotta alla diversa tipizzazione contrattuale di cui al capo 3 lett. f) dell’art. 54 del c.c.n.l. e prospettano, in modo inammissibile, una ‘insufficiente’ motivazione (v. pag. 18 del ricorso) circa l’elemento dei ‘gravi danni’ richiesto dalla norma contrattuale.
Peraltro, sul punto, i rilievi di omesso esame sono inammissibili avendo questa Corte ha già affermato (v. Cass. 29 ottobre 2014, n. 23021; Cass. 29 ottobre 2015, n. 22142; Cass. 27 luglio 2017, n. 18659), con indirizzo cui si intende dare in questa sede continuità, l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 348 ter cod. proc. civ. alla sentenza che definisce il procedimento di reclamo ex art. 1 legge Fornero. A tale riguardo ha evidenziato come la normativa di riferimento non disciplini il contenuto dell’atto di reclamo, introduttivo del giudizio di secondo grado e che vi è dunque integrazione della disciplina – pur speciale – dettata dalla I. n. 92/ 2012, art. 1, co. 58 e 61 con quella dell’appello nel rito del lavoro; dalla integrazione deriva la applicazione anche dell’art. 348 ter cod. proc. civ., ed in particolare – per quanto In questa sede rileva – della modifica che riguarda il vizio di motivazione per la pronuncia cd. ‘doppia conforme’.
A tenore dell’articolo 348 ter, co. 5, cod. proc. civ. il vizio di motivazione non è dunque deducibile in caso di impugnativa di pronuncia cd. ‘doppia conforme’, come nella fattispecie di causa.
La disposizione è applicabile ratione temporis (ex art. 54, co.2, d.l. n. 83/2012) nel presente giudizio giacché il reclamo è stato depositato in data 14.5.2015.
3. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
4. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
5. Va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, co. 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.