CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 luglio 2018, n. 17678

Procedura di licenziamento collettivo ex L. n. 223/1991 – Comunicazione agli enti regionali per l’impiego ed alle associazioni di categoria dell’elenco dei lavoratori licenziati – Termine di sette giorni dalla comunicazione dell’atto di recesso – Violazione dell’obbligo – lllegittimità del licenziamento – Sussiste

Fatti di causa

1. La Corte di Appello di Napoli ha respinto il reclamo ex lege n. 92 del 2012 proposto dalla B. srl in liquidazione avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento nella parte in cui era stata confermata l’illegittimità del licenziamento intimato a F.M. a seguito di procedura ex I. n. 223 del 1991; ha condannato, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, la società al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La Corte territoriale – per quanto ancora qui rileva – ha accertato la violazione dell’obbligo, posto a carico del datore di lavoro, di comunicazione agli enti regionali per l’impiego ed alle associazioni di categoria dell’elenco dei lavoratori licenziati con tutte le altre notizie sull’attuazione delle procedure di mobilità, nel termine di sette giorni dalla comunicazione dell’atto di recesso di cui all’art. 4, co. 9, I. n. 223 del 1991, introdotto dall’art. 1, co. 44, della I. n. 92 del 2012.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società in liquidazione con tre motivi. Ha resistito il lavoratore intimato con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con la prima censura la società, deducendo violazione della I. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, e art. 5, comma 3, nonché dell’art. 1362 c.c. in relazione all’accordo siglato in data 4 settembre 2012, sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel non considerare che, in presenza nella specie di un licenziamento collettivo per cessazione totale dell’attività produttiva ed azzeramento dell’intero organico, il mero superamento del termine di sette giorni per l’inoltro delle comunicazioni previsto dall’art. 4, co. 9, della legge richiamata alle organizzazioni sindacali di categoria ed agli uffici regionali non è di per sé idoneo ad inficiare la validità dei recessi comminati ai lavoratori.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni di legge in relazione all’art. 24, co. 2, I. n. 223 del 1991, deducendo che la determinazione di licenziare prioritariamente quanti avessero manifestato entro il 27 settembre 2012 la volontà di non opporsi al recesso non costituisce un criterio di scelta.

Con il terzo motivo si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 4, co. 9, I. n. 223 del 1991, anche in relazione all’art. 152 c.p.c., in forza del principio generale evincibile dalla norma processuale in base al quale in assenza di una specifica disposizione di legge che espressamente qualifichi un termine come perentorio lo stesso si deve intendere come ordinatorio.

2. I motivi, esaminabili congiuntamente per connessione, sono infondati sulla scorta di principi già affermati da questa Corte, anche con riferimento alla medesima procedura di licenziamento collettivo (v. Cass. nn. 9875, 9876, 9877, 10422, 10423, 10424 del 2017), e dai quali non vi è motivo di discostarsi.

Invero, con riferimento a licenziamento intimato all’esito della procedura di mobilità regolata dalla L. n. 223 del 1991, tale procedura trova applicazione – per espressa previsione dell’art. 24, co. 1, della stessa legge – anche ai licenziamenti conseguenti alla chiusura dell’insediamento produttivo, salvo che, per effetto di tale estensione, la tutela opera nei limiti della compatibilità di tale disciplina con i risultati in concreto perseguibili in relazione alla cessazione dell’attività aziendale e cioè al fine di consentire il controllo sindacale sulla effettività della scelta medesima. Così, ad esempio, il datore di lavoro non è obbligato a specificare, nella comunicazione di cui all’art. 4, l. 223/1991 cit., i motivi del mancato ricorso ad altre forme occupazionali, atteso che tale informazione si giustifica in relazione ad un possibile reimpiego dei lavoratori in alternativa al ricorso alla mobilità, ovvero nella prospettiva di una mera riduzione di personale, ipotesi che sono da escludersi nel caso di cessazione dell’attività aziendale (Cass. n. 13684 del 2015; conf. Cass. n. 25737 del 2016; v. pure: Cass. n. 7169 del 2003 e Cass. n. 14416 del 2000).

Nel caso di specie, invece, viene in rilievo – secondo la sentenza impugnata – la tardività delle comunicazioni finali ai soggetti indicati dalla legge, e non già la sola questione della puntuale applicazione dei criteri di scelta, per cui va qui ribadito che “in ipotesi di licenziamento collettivo per cessazione di attività d’impresa, la violazione del termine di sette giorni per le comunicazioni di cui all’art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, introdotto dall’art. 1, comma 44, della l. n. 92 del 2012, determina l’illegittimità del licenziamento e la sanzione del pagamento dell’indennità risarcitoria, per effetto dell’espresso richiamo dell’art. 24 della predetta legge all’art. 4 citato, operato al fine di consentire il controllo sindacale sull’effettività della scelta datoriale” (in termini ed in fattispecie analoga v. Cass. n. 23736 del 2016, cui si rinvia per ulteriori argomentazioni di supporto, per le quali v. pure Cass. n. 27210 del 2016).

3. Conclusivamente il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. B. dichiaratosi antistatario.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%, con attribuzione.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.