Corte di Cassazione sentenza n. 5267 depositata il 6 marzo 2018
APPALTO – CORRISPETTIVO – REVISIONE DEL PREZZO – DISCIPLINA EX ART. 1664 C.C. – APPLICABILITÀ ANCHE AGLI APPALTI PUBBLICI – DEROGABILITÀ CONVENZIONALE – CONFIGURABILITÀ – COMPITI DEL GIUDICE DI MERITO IN CASO DI CONTRASTO TRA LE PARTI – FATTISPECIE
FATTI DI CAUSA
La (OMISSIS) spa, appaltatrice dei lavori di costruzione della strada provinciale (OMISSIS), conveniva in giudizio la Provincia di Sassari e ne chiedeva la condanna al pagamento del compenso aggiuntivo, gia’ richiesto in riserve iscritte negli atti contabili, per il maggior costo dei lavori di sbancamento a causa della maggiore quantita’ di roccia da mina (del 55%) che aveva dovuto rimuovere per realizzare l’opera rispetto a quella preventivata (del 18%) nel progetto predisposto dall’Amministrazione.
Nel contraddittorio con la Provincia di Sassari, che aveva eccepito la decadenza per tardiva iscrizione delle riserve e l’infondatezza della domanda, il Tribunale di Sassari ha rigettato l’eccezione di decadenza sollevata dalla Provincia e la domanda dell’impresa nel merito.
La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 16 maggio 2011, ha rigettato il gravame della Rio Bianco srl (cessionaria del credito della Sima Costruzioni srl, a sua volta cessionaria del Fallimento (OMISSIS)) ed ha parzialmente accolto quello incidentale della Provincia di Sassari che aveva insistito nell’eccezione di tardivita’ delle riserve.
Per quanto ancora interessa, la Corte ha ritenuto tardive le riserve iscritte dall’appaltatore fino al quarto SAL e tempestive quelle iscritte nei SAL successivi; nel merito, ha ritenuto la domanda infondata. A suo avviso, l’appaltatore aveva assunto a suo carico il cosiddetto rischio geologico per la possibilita’ che fosse necessario estrarre un quantitativo di roccia da mina eccedente quello previsto nel progetto, sicche’ era inapplicabile l’art. 1664 c.c., comma 2, in tema di compenso aggiuntivo, avendo le parti contrattualmente escluso la variazione dei prezzi unitari per la presenza di roccia da mina quale che fosse “la quantita’ e l’incidenza sugli scavi”, cio’ rientrando nell’alea normale del contratto, ed avendo l’appaltatore assunto l’onere di verificare le caratteristiche geologiche del terreno anche mediante l’effettuazione di assaggi.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, in via principale, la Rio Bianco e, in via incidentale condizionata, la Provincia di Sassari, cui si e’ opposta la ricorrente principale, la quale ha presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale la Rio Bianco ha denunciato violazione dell’art. 1467 c.c., art. 1664 c.c., comma 2, art. 1175 c.c. e art. 1176 c.c., comma 2, artt. 113 e 115 c.p.c. e vizio di motivazione, per avere erroneamente ritenuto che l’appaltatore avesse assunto il rischio geologico e quindi avesse rinunciato al compenso aggiuntivo, al quale invece aveva diritto per le gravi difficolta’ incontrate e gli ingenti oneri sopportati nell’esecuzione dei lavori; infatti l’errore nella determinazione della percentuale della roccia da mina era imputabile all’Amministrazione committente che aveva predisposto il progetto sulla base dei dati desumibili dalle indagini secondo le tecniche ordinarie; non si poteva esigere dall’appaltatore l’onere di indagini complesse e costose, anche tenuto conto della lunghezza del tracciato (di undici chilometri).
Il motivo e’ inammissibile. Esso si risolve nella contrapposizione di una diversa interpretazione favorevole alla ricorrente a quella plausibilmente compiuta dai giudici di merito degli atti negoziali (contratto di appalto, capitolato speciale e atti del procedimento di licitazione privata) con i quali le parti avevano lasciato interamente a carico dell’appaltatore l’alea correlata alla sopravvenienza di una maggiorazione dei costi (avendo previsto che i prezzi “rimarranno fissi e invariabili” “per qualsiasi eventualita’”), cosi’ derogando alla disposizione di cui all’art. 1664 c.c., in tema di revisione del prezzo del contratto di appalto. Tale disposizione e’ applicabile anche agli appalti pubblici ma non ha carattere vincolante, potendo le parti legittimamente derogarvi. Ne consegue che, in caso di contrasto circa la reale portata delle clausole contrattuali sul punto della applicabilita’ o meno della norma de qua, e’ demandato al giudice di merito, al fine di accertare la reale volonta’ dei contraenti, il compito di ricostruirne il comune intento negoziale avvalendosi dei comuni criteri di ermeneutica contrattuale, a partire da quello collegato all’elemento letterale delle clausole negoziali, considerando, all’uopo, che l’intento derogatorio non richiede l’uso di particolari espressioni formali, potendo risultare anche dall’assetto negoziale nel suo complesso e cio’ anche quando ricorra un’ipotesi di eccessiva onerosita’ dell’esecuzione dell’opera per sopraggiunti eventi straordinari ed imprevedibili (Cass. n. 2146/2003, n. 11469/1996, n. 5619/1989).
Con il secondo motivo e’ denunciata violazione dell’art. 189 c.p.c., per avere erroneamente ritenuto tempestiva e ammissibile l’eccezione della Provincia di Sassari di decadenza per tardivita’ delle riserve.
Con il terzo motivo e’ denunciata violazione del R.D. n. 350 del 1895, art. 54 per avere ritenuto fondata l’eccezione della Provincia di tardivita’ di alcune riserve.
Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili per difetto di interesse. Infatti, seppure si ritenesse che tutte le riserve (e non solo quella iscritta nel quinto SAL) fossero tempestive, non sarebbe scalfita la ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata, essendo la domanda dell’appaltatore infondata nel merito.
Il ricorso incidentale condizionato della Provincia di Sassari e’ assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 8000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
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