CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 luglio 2018, n. 17996

Licenziamento – Partecipazione ad attività agonistica retribuita durante i periodi di assenza per malattia – Ritardo nella guarigione – Simulazione della patologia psichiatrica – Accertamento

Rilevato

che con sentenza depositata il 15.7.2016 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato il 16.1.2014 dalla società D. E. s.r.l. ad A. G. ritenendo sussistente la condotta, contestata al lavoratore, di partecipazione ad attività agonistica retribuita durante i periodi di assenza per malattia, tale da ritardare potenzialmente – con riguardo all’ultimo periodo di malattia – la guarigione ma ha ritenuto eccessivamente sproporzionata la sanzione espulsiva (trattandosi solamente della partecipazione a tre partite di calcio e di allenamenti diversi da quelli ordinari), con conseguente declaratoria di risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 18, comma 5, della legge n. 300 del 1970 come novellato dalla legge n. 92 del 2012 e condanna del datore di lavoro al pagamento di 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

che avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a tre motivi; che il lavoratore ha resistito con controricorso;

Considerato

che la ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione di numerose norme di legge, nonché nullità della sentenza e vizio di motivazione (ex art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod.proc.civ.), assumendo che la Corte territoriale si è discostata, nonostante il tenore della pronuncia, dall’accertamento medico svolto dal CTU in ordine alla potenziale pericolosità degli allenamenti sportivi tenuti dal G. durante l’assenza per malattia, da ritenere indizi gravi, precisi e concordanti di un ritardo nella guarigione;

che con il secondo motivo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di numerose norme di legge, nonché nullità della sentenza (ex art. 360, primo comma, nn. 3, 5, cod.proc.civ.), sottolineando – mediante riproduzione parziale della perizia – che il CTU aveva espresso dubbi in ordine all’incidenza della malattia psichiatrica diagnosticata al G. per l’assenza dall’11.11.2013 al 16.1.2014 sulla capacità lavorativa e richiamando le osservazioni svolte dal consulente di parte, rilevando la mancata valutazione da parte della Corte territoriale di tutti gli indizi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare la inesistenza o la simulazione della patologia psichiatrica;

che con il terzo motivo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di numerose norme di legge, nonché nullità della sentenza (ex art. 360, primo comma, nn. 3, 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, trascurato l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che individua un grave inadempimento del contratto di lavoro nell’esercizio da parte del lavoratore, durante l’assenza per malattia, di attività tali da porre in pericolo, anche potenziale, la guarigione ed avendo considerato, ai fini del giudizio di proporzionalità della sanzione all’infrazione commessa, solamente alcuni aspetti della fattispecie omettendo di valutare il grado di intensità dell’elemento intenzionale, il movente delle iniziative del G., il disvalore ambientale della condotta;

che tutti i motivi sono inammissibili in quanto il ricorrente, pur denunciando, apparentemente, l’erronea applicazione delle disposizioni di legge dettate in materia di valutazione delle prove nonché la nullità della sentenza e una deficiente motivazione, inammissibilmente (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto;

che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva;

che, in particolare, questa Corte ha ripetutamente affermato che le valutazioni espresse dal CTU non hanno efficacia vincolante per il giudice ed egli può legittimamente disattenderle, purché lo faccia attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata (v. Cass. n. 5148 del 2011; Cass. n. 23063 del 2009), e che gli errori e le lacune della consulenza medico-legale divengono suscettibili di esame in sede di legittimità – ovviamente, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza – purché la relativa prospettazione non si traduca in un mero “dissenso diagnostico”, cioè nella semplice difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e la valutazione della parte (v. Cass. n. 569 del 2011; Cass. n. 459 del 2011; Cass. n. 22707 del 2010);

che, nel caso di specie, gli stessi stralci riportati in ricorso evidenziano come il CTU, con riguardo al primo periodo di assenza per malattia, ha sottolineato la cautela adottata dal G. nell’essersi astenuto da partite e nell’aver svolto allenamenti singolarmente, e, con riguardo al secondo periodo, pur evidenziando la difficoltà di verificare l’effettiva sussistenza della malattia psichica dimostrata tramite deposito di certificazione rilasciata da presidio sanitario pubblico (in considerazione della scarsità degli elementi del percorso diagnostico-terapeutico ivi indicati), non ha ritenuto di contestarne la diagnosi in quanto proveniente da specialista psichiatra che ha altresì prescritto farmaci specifici;

che la Corte territoriale, sulla base delle risultanze testimoniali acquisite con riguardo alle modalità di svolgimento dell’attività sportiva praticata dal G. durante il primo periodo di assenza per malattia (9.9 – 7.10.2013) nonché delle valutazioni del CTU, ha ritenuto, con motivazione esente da rilievi di ordine logico-giuridico – di escludere che detta attività sportiva abbia pregiudicato, ritardato o anche solo messo a rischio la guarigione;

che, del pari, la Corte territoriale ha adeguatamente valutato, con riguardo al secondo periodo di assenza per malattia (11.11.2013-16.1.2014) la documentazione prodotta (certificato di struttura pubblica, visita fiscale) anche alla luce del parere fornito dal CTU (di cui la sentenza riporta uno stralcio);

che, pertanto, non è ravvisabile alcuna lacuna o contraddizione motivazionale secondo il parametro del c.d. minimo costituzionale attualmente imposto dal novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.;

che, inoltre, la deduzione della violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. applicabile, nel caso di specie, nella formulazione novellata dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012 (v. Cass. n. 13960 del 2014);

che, pertanto, la motivazione della Corte territoriale risulta conforme ai principi affermati da questa Corte in base ai quali, il lavoratore, al quale sia contestato di avere svolto un altro lavoro durante un’assenza per malattia, ha l’onere di dimostrare la compatibilità dell’attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psicofisiche, restando, peraltro, le relative valutazioni riservate al giudice del merito all’esito di un accertamento da svolgersi non in astratto, ma in concreto (v. Cass. n. 24671 del 2016; Cass. n. 586 del 2016; Cass. n. 20090 del 2015);

che, invero, la Corte territoriale ha effettuato la valutazione sia della compatibilità dell’attività svolta durante l’assenza per malattia con le patologie accertate sia della gravità del comportamento inadempiente considerando tutte le circostanze del caso concreto ossia il carattere meramente potenziale del pericolo, la partecipazione a sole tre partite di calcio, la particolarità degli allenamenti svolti, l’insussistenza di un’attività calcistica intensa (pag. 8 della sentenza impugnata);

che la motivazione della Corte territoriale risulta conforme ai principi affermati da questa Corte in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, in quanto il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all’illecito commesso – istituzionalmente rimesso al giudice del merito – si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che l’inadempimento, ove provato dal datore di lavoro in assolvimento dell’onere su di lui incombente L. n. 604 del 1966, ex art. 5 deve essere valutato tenendo conto della specificazione in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 cod. civ., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria – durante il periodo di preavviso – del rapporto” (v. Cass. n. 444 del 2003, Cass. n. 3994 del 2005, Cass. n. 11430 del 2006, Cass. n. 16864 del 2006, Cass. n. 25743 del 2007, Cass. n. 6848 del 2010, Cass. n. 13574 del 2011);

che in conclusione il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013);

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.